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Fundamina

versão On-line ISSN 2411-7870
versão impressa ISSN 1021-545X

Fundamina (Pretoria) vol.20 no.2 Pretoria  2014

 

Osservazioni su Cicero II in Verrem 1.155-157

 

 

Bernardo Santalucia

Dr. Dr. h.c., Professore ordinario di Storia del diritto romano presso l'Università di Firenze

 

 


ABSTRACT

The tribune Q. Opimius, whose judicial events are described by Cicero in the actio secunda in Verrem (§§ 155-157), was probably tried for using intercessio against a protection clause of Sulla's law that forbade the tribunes to perform curule magistracies. The trial took place in the form of a iudicium recuperatorium for a fine. Through Cicero's testimony, we can see how this kind of trial assumed in the last republican age a criminal character, influenced by quaestiones.


 

 

1. Nel primo libro dell' actio secunda contro Verre, Cicerone, soffermandosi sulla carriera e le malefatte dell'accusato anteriormente al governo della Sicilia, accenna a un iudicium publicum da lui condotto in maniera palesemente iniqua al tempo della sua pretura (74 a.C.)1. Era stato tratto in giudizio dinanzi al suo tribunale, per l'inflizione di una multa, Quinto Opimio, tribuno della plebe dell'anno precedente, nominalmente per aver fatto uso dell'intercessio in violazione della lex Cornelia, ma in realtà per avere detto, durante la sua carica, delle cose che erano risultate poco gradite a "qualche nobile personaggio". La causa era stata trattata con estrema rapidità, in sole tre ore, e Opimio, a seguito dei maneggi dei suoi avversari, aveva subito una pesante condanna, che lo aveva mandato in rovina. Dalla vendita dei suoi beni Verre aveva tratto ampio profitto. Lo scandaloso processo - riferisce Cicerone - suscitò una tale indignazione nell'opinione pubblica che fu avanzata più volte in senato la proposta di abolire completamente quel tipo di multe e di iudicia.

La testimonianza, nonostante la sua apparente chiarezza, pone dei problemi sia per quanto riguarda la violazione imputata ad Opimio, sia per ciò che concerne il tipo di persecuzione giudiziaria a cui fu assoggettato.

Secondo la dottrina più diffusa, la trasgressione di Opimio sarebbe consistita nell'avere esercitato il diritto di veto in contrasto con una precisa disposizione della lex Cornelia de tribunicia potestate, che aveva tolto ai tribuni della plebe il ius intercedendi2. Si ritiene infatti comunemente che per opera della legge sillana "l''intercessio tribunorum, che era stata la grande arma delle lotte sociali e politiche condotte dai tribuni, e che i Gracchi avevano tentato di riportare alle originarie funzioni, venne soppressa come mezzo di invalidazione di un atto di natura generale, e venne ridotta alla semplice auxilii latio, che era il potere di intervenire in un caso singolo ed a difesa di un singolo cittadino"3. Contravvenendo al disposto legislativo, Opimio avrebbe arbitrariamente fatto uso del diritto di intercessio, offrendo così ai suoi avversari il destro per metterlo sotto processo e farlo condannare.

Questa opinione è tuttavia difficile da accettare. Le notizie forniteci dalle fonti non autorizzano a ritenere che Silla abbia abolito l''intercessio tribunicia. Al contrario. Cesare, nei commentari de bello civili, esplicitamente afferma che il dittatore, pur avendo spogliato i tribuni di ogni prerogativa, aveva lasciato impregiudicato il loro diritto di veto4. Ci è inoltre conservato il ricordo di almeno due casi, entrambi di età sillana, nei quali i tribuni fecero uso del ius intercessionis senza che nessuno sollevasse obiezioni sulla legittimità del loro operato5. Ciò fa assai fondatamente dubitare dell'attendibilità della spiegazione di solito addotta dai moderni studiosi. Il fondamento legale del processo e della condanna di Opimio deve essere cercata altrove.

2. Come si è visto nel paragrafo precedente, Cicerone nel passo delle Verrine non fa alcuna menzione dei fatti in occasione dei quali Opimio fece indebitamente uso dell'intercessio, né fa il nome dei nemici del tribuno, che sono da lui genericamente qualificati come "pochi individui pieni di sicumera" (paucos homines ... adrogantes). Qualche informazione al riguardo ci è invece offerta da alcuni scolii dello Pseudo Asconio. In essi leggiamo che l'intercessio fu esercitata da Opimio per consentire che ai tribuni della plebe fosse riconosciuta la possibilità di ricoprire altre magistrature, e che egli aveva anche parlato in favore di un progetto di legge in tal senso6. L'homo nobilis che si sarebbe sentito offeso dai discorsi tenuti dal tribuno sarebbe stato Quinto Lutazio Catulo, a quel tempo capo riconosciuto della factio sillana7, e i pauci homines adrogantes che lo avrebbero fatto mettere sotto processo sarebbero stati lo stesso Catulo e altri due importanti esponenti del partito conservatore, Quinto Ortensio Ortalo e Gaio Scribonio Curione8.

La testimonianza è degna di considerazione. Come è noto, benché gli scolii dello Pseudo Asconio alle Verrine siano di contenuto specialmente grammaticale, in qualche caso vi si incontrano delle notizie di carattere storico. Tali notizie, come studi recenti hanno posto in luce9, sono per la maggior parte desunte dalle stesse orazioni di Cicerone o da altre opere ciceroniane, ma alcune di esse verosimilmente provengono da commentarii di Asconio andati perduti. Ciò rende probabile la supposizione che anche le informazioni sul processo di Opimio sopra riportate siano state tratte da un commentario asconiano alle Verrine a noi non pervenuto. Se così è, non sussiste alcun serio motivo di dubitare della loro affidabilità10.

Esse, del resto, s'accordano perfettamente con il quadro politico del tempo, caratterizzato da un succedersi di iniziative per far riottenere ai tribuni della plebe tutti i poteri di cui godevano prima di Silla11. Il dittatore, secondo una notizia di Appiano, aveva proibito a chi rivestisse il tribunato di candidarsi per le magistrature curuli12. Contro tale divieto nel 75 a.C. uno dei consoli, Gaio Aurelio Cotta, nonostante le proteste dei conservatori, propose una legge che consentiva di nuovo l'accesso dei tribuni alle magistrature superiori13. Nello stesso anno Opimio era tribuno della plebe. Appare dunque del tutto verosimile che egli fosse, come afferma lo Pseudo Asconio, un sostenitore dell'iniziativa di Cotta, osteggiata da Catulo e dagli altri esponenti factio sillana, e che nel quadro dell'aspra lotta politica avesse provocatoriamente sfidato il divieto di intercessio posto dalla legge del dittatore esercitando il diritto di veto14.

Quest'ultima affermazione ha bisogno di un chiarimento. Silla, come abbiamo detto più sopra, non emanò alcun provvedimento di carattere generale inteso a sopprimere il diritto di veto dei tribuni. E' tuttavia probabile che la lex de tribunicia potestate fosse provvista, al pari di numerose altre leggi, di misure autoprotettive dirette a garantirne l'osservanza, e in particolare ad impedirne il boicottaggio da parte dei magistrati o di altri soggetti chiamati a darle attuazione15.

Una delle clausole di autotutela legislativa più frequentemente usate, a quanto può desumersi dai testi epigrafici, era quella con cui si stabiliva che nessuno ostacolasse l'applicazione della legge per mezzo dell''intercessio. Nella lex de provincis praetoriis, per esempio, si dispone che "contro questa legge nessuno agisca consapevolmente e con dolo, e ognuno faccia ciò che in base a questa legge deve essere fatto; nessuno, consapevolmente e con dolo, cerchi con qualche pretesto di rendere la legge inoperante; nessuno agisca né opponga l'intercessio affinché non sia fatto ciò che in base a questa legge deve esser fatto"16. Similmente la lex de Gallia Cisalpina statuisce che "nessun magistrato ... interceda né faccia alcunché allo scopo di impedire che il processo in questione sia instaurato e la causa sia giudicata come stabilito (dalla legge)"17. Clausole analoghe, pur senza menzione espressa dell'intercessio, si incontrano anche nella lex repetundarum Tabulae Bembinae18, nella lex Latina Tabulae Bantinae19, nella lex Valeria Aurelia20, nonché nello statuto municipale di Irni21. Tali clausole si chiudono, di regola, con la comminazione di una multa, che il trasgressore è tenuto a versare in publicum (cioè a favore della cassa dello stato)22.

Ove si tenga conto di ciò, sembra legittimo supporre che Opimio non sia stato tratto in giudizio per avere violato una (fantomatica) disposizione sillana che aveva tolto ai tribuni il diritto di veto, bensì per avere trasgredito al divieto di intercessio incluso in una clausola della lex Cornelia de tribunicia potestate a salvaguardia dell'osservanza e dell'operatività della stessa23. La multa che gli fu inflitta era appunto la sanzione consuetamc di questo tipo.

3. Dobbiamo ora domandarci a quale tipo di persecuzione giudiziaria Opimio fu assoggettato. Cicerone, come abbiamo visto, dice che si trattò di un iudicium publicum. Argomentando da ciò numerosi autori hanno ipotizzato che il focoso tribuno sia stato giudicato da una quaestio24. Questa opinione non si appoggia, tuttavia, ad argomenti molto solidi, e contro di essa sono state levate fondate obiezioni25. A detta di Cicerone - si è osservato - Opimio fu giudicato da una giuria di poche persone (pauci homines), mentre le corti permanenti erano formate di un numero di giudici piuttosto ampio; ancora, l'oratore attesta che la causa fu decisa in poche ore, e ciò mal s'attaglia a un processo dinanzi a una quaestio; infine, il fatto che il processo abbia dato luogo in senato a discussioni sull'opportunità di abolire simili giudizi induce a ritenere inverosimile che la trasgressione imputata ad Opimio fosse stata giudicata da uno dei tribunali criminali ordinari. A tutto ciò va aggiunta un' ulteriore circostanza, che appare decisiva, e cioè che nel 74 a.C. Verre era praetor urbanus e non pretore-presidente di una corte permanente26.

Quale fu dunque l'organo giudiziario che si pronunciò sul caso di Opimio?

Abbiamo poc'anzi osservato che molto probabilmente la violazione del tribuno consistè nell'inosservanza del divieto di intercessio contenuto in una clausola autoprotettiva della lex Cornelia de tribunicia potestate. Se così è, la risposta all'interrogativo che ci siamo posti non può essere data che attraverso l'individuazione del tipo di procedimento che veniva solitamente adottato per la riscossione delle multe previste dalle leges publicae quale sanzione della violazione delle clausole autoprotettive in esse contenute.

Al riguardo è preziosa la testimonianza della lex de provinciis praetoriis. Sulla base delle informazioni che essa ci offre è possibile ricostruire in modo abbastanza preciso la procedura che veniva seguita nel caso di persecuzione della multa da parte di un privato cittadino27. Il procedimento - a quanto apprendiamo dalla parte finale dell'iscrizione di Delfi28 - si apriva con la citazione del trasgressore dinanzi al tribunale del pretore. Se il trasgressore decideva di resistere all'azione, contestandone il fondamento, il magistrato doveva nominare un collegio di giudici, a cui era deferito il compito di pronunciarsi sull'obbligo di pagare la multa. Come questo collegio fosse composto la copia delfica della legge non consente di stabilire, a causa della lacunosità delle sue ultime righe. Qualche notizia possiamo tuttavia ricavare da un'altra legge a sanctio multaticia, la lex Latina Tabulae Bantinae: in essa si prevede che quando l'iniziativa della riscossione era assunta da un privato, il pretore, su sua richiesta, doveva nominare dei recuperatores29. Non è dunque arbitrario inferire che anche il collegio richiamato nella lex de provinciis praetoriis fosse un collegio di recuperatores. L'ipotesi è avvalorata da un altro squarcio del provvedimento, stavolta trasmessoci, anziché dall'iscrizione di Delfi, dall'iscrizione di Cnido30. In esso è contenuta una serie di norme relative alla nomina di un collegio di recuperatores e al procedimento di fronte allo stesso: norme che, come è stato giustamente osservato31, verosimilmente venivano subito dopo quelle che si leggono nella parte finale della copia delfica. In tali circostanze, è difficile sfuggire alla conclusione che la decisione dei processi di cui si parla fosse affidata appunto a questi giudici32.

Sulla base delle considerazioni che precedono sembra dunque plausibile ritenere che la multa a carico di Opimio sia stata perseguita dinanzi a Verre quale pretore urbano (e non quale presidente di una quaestio) e che il processo si sia svolto nelle forme di un iudicium recuperatorium.

4. Contro l'ipotesi prospettata potrebbe tuttavia formularsi un'obiezione. Cicerone, nel descrivere il giudizio di cui ci occupiamo, parla esplicitamente di iudicium publicum: usa cioè un'espressione normalmente impiegata per designare il processo criminale dinanzi alle corti di giustizia permanenti. Non solo. Il suo resoconto lascia chiaramente intendere che, a somiglianza del pretore-presidente di una quaestio, fu lo stesso Verre a presiedere il collegio che giudicò Opimio. La condanna del tribuno, egli dice, ebbe luogo apud ipsum; e poco più innanzi, in termini ancora più espliciti, rileva che Opimio fu condannato cum praetor (Verres) iudicio ... praefuisset. Ma anche a prescindere da tali circostanze, il fatto stesso che che la responsabilità della condanna sia dall'oratore imputata personalmente a Verre mostra che questi aveva svolto un ruolo determinante nel giudizio, indirizzando se non addirittura coartando la decisione dei membri del collegio. Tutto ciò può indurre a dubitare che il processo di Opimio si sia svolto effettivamente nelle forme di un giudizio recuperatorio.

La questione è delicata e merita un chiarimento.

Nessuno può contestare che i processi recuperatorii per multa fossero in origine strutturati secondo il modello dei iudicia privata formulari33: il privato che agiva per il pagamento della multa e il suo avversario, comparsi in iure, esprimevano dinanzi al pretore le loro ragioni, che venivano poi sintetizzate dal magistrato in una formula, contenente la nomina dei recuperatores e l'ordine, ad essi diretto, di emettere il giudizio; conclusa la litis contestatio, la fase in iure si chiudeva e la causa passava, come di consueto, al collegio giudicante per la sentenza. In progresso di tempo, tuttavia, le cose cambiarono. Le fonti ci mostrano che in seguito al diffondersi delle quaestiones, la procedura ora accennata, che già per sua natura presentava delle caratteristiche che la accomunavano a quella dei iudicia publica (azione di regola esperibile dal quivis de populo, formazione della giuria mediante reiectiones alterne delle parti), fu sempre più contaminata da elementi del processo criminale34. Si ammise che la domanda di pagamento della multa potesse proporsi non solo con azione civile ma anche mediante nominis delatio (e il promotore del processo incominciò significativamente ad essere designato, oltrechè con il nome di petitor, con quello di accusator o di delator)35; venne meno la formula36; la devoluzione del iudicium al collegio di recuperatores non fu più subordinata alla litis contestatio37; al pretore fu data la presidenza della giuria e la direzione dell'intera fase dibattimentale fino alla pronuncia della sentenza38. In altri termini, l'antico processo formulare per la riscossione di multe si trasformò in un iudicium di carattere sostanzialmente criminalistico, per più aspetti simile al processo di fronte a una quaestio.

Tutto ciò considerato, non può certo meravigliare che Cicerone definisca iudicium publicum il processo di cui ci stiamo occupando. Merita di essere rilevato, a questo proposito, che l'oratore usa la stessa terminologia a proposito del iudicium che si svolgeva dinanzi al pretore urbano sulla base della lex Laetoria de circumscriptione adulescentium39. Questa legge, come è noto, introdusse un'azione popolare per multa contro coloro che, in un rapporto patrimoniale, avessero ingannato un minore abusando della sua inesperienza40. Il relativo giudizio, pur essendo relativo a un rapporto di diritto privato, presentava, dunque, al pari degli altri processi multatici, delle caratteristiche che lo accomunavano ai iudicia publica delle quaestiones: e appunto per ciò Cicerone lo chiama, con significativa espressione, iudicium publicum rei privatae.

L'uso di iudicium publicum con riferimento ai processi per multa si incontra anche nella legge municipale della tavola di Eraclea. Essa, in una sua clausola, esclude dai senati locali non soltanto coloro che abbiano subito a Roma, in seguito a un iudicium publicum, una condanna comportante l'allontanamento dall'Italia, ma anche coloro che, in seguito a un iudicium publicum, abbiano subito una condanna nella comunità cittadina di appartenenza41. Poiché nei municipia non operavano tribunali criminali simili a quelli delle quaestiones, non v'è dubbio che la legge si riferisca a processi recuperatorii condotti dinanzi ai magistrati locali, relativi all'esazione di multe disposte a favore della comunità42.

La qualificazione ciceroniana del processo di Opimio come iudicium publicum riceve da quanto precede piena luce e appare del tutto conforme alle concezioni del tempo.

 

 

1 Cic. 2 Verr. 1.155: Atque etiam iudicium in praetura publicum exercuit; non enim praetereundum est ne id quidem. Petita multa est apud istum praetorem a Q. Opimio; qui adductus est in iudicium verbo quod, cum esset tribunus plebis, intercessisset contra legem Corneliam, re vera quod in tribunatu dixisset contra alicuius hominis nobilis voluntatem. De quo iudicio si velim dicere omnia, multi appellandi laedendique sint, id quod mihi non est necesse; tantum dicam, paucos homines, ut levissime appellem, adrogantes hoc adiutore Q. Opimium per ludum et iocum fortunis omnibus evertisse. 156. Is mihi etiam queritur quod a nobis IX solis diebus prima actio sui iudici transacta sit, cum apud ipsum tribus horis Q. Opimius, senator populi Romani, bona, fortunas, ornamenta omnia amiserit? Cuius propter indignitatem iudici saepissime est actum in senatu ut genus hoc totum multarum atque eius modi iudiciorum tolleretur. Iam vero in bonis Q. Opimi vendendis quas iste praedas, quam aperte, quam improbe fecerit, longum est dicere hoc dico, nisi vobis id hominum honestissimorum tabulis planum fecero, fingi a me hoc totum temporis causa putatote. 157. Iam qui ex calamitate senatoris populi Romani, cum praetor iudicio eius praefuisset, spolia domum suam referre et manubias detrahere conatus sit, si ullam ab sese calamitatem poterit deprecari?
2 Cfr., per tutti, M.C. Alexander, Trials in the Roman Republic, 149 BC to 50 BC, Toronto- Buffalo-London 1990, 78: "charge: lex Cornelia de tribunis plebis (intercessio contrary to this law)".         [ Links ] Anche i moderni commentatori dell'orazione generalmente propendono per tale avviso: da ultimo, T.N. Mitchell, in Cicero, Verrines II.1, Warminster 1986, 222.
3 F. De Martino, Storia della costituzione romana2, III, Napoli 1973, 93. Nello stesso senso i principali biografi di Silla: J. Carcopino, Silla (trad. it. A. Rosso Cattabiani), Milano 1979, 55; A. Keaveney, Silla (trad. it. K. Gordini), Milano 1985, 170; F. Hinard, Silla (trad. it. A.R. Gumina), Roma 1990, 219 s.
4 Caes. bell. civ. 1.7.3: Sullam nudata omnibus rebus tribunicia potestate tamen intercessionem liberam reliquisse (cfr. anche 1.5.1: nec tribunis plebis sui periculi deprecandi neque etiam extremi iuris intercessione retinendi, quod L. Sulla reliquerat, facultas tribuitur).
5 Sall. apd. Gell. 10.20.10 (anno 80); Cic. pro Clu. 74 (anno 74: lo stesso del processo di Opimio).
6 Ps. Ascon. 255.11-13 Stangl: Intercessisset contra legem Corneliam. Ut tribuni pl. aliorum quoque magistratuum capessendorum potestatem haberent. Persuasisse hanc legem dicitur Opimium.
7 Ps. Ascon. 255.14-15 Stangl: Contra alicuius hominis nobilis voluntatem. Catulum significat, qui tunc princeps fuit Syllanae factionis.
8 Ps. Ascon. 255.16-17 Stangl: Paucos homines, ut levissime dicam, adrogantes. Catulum Hortensium Curionemque significat.
9 H.W. Benario, Asconiana, in Historia, 22, 1973, 68 ss.         [ Links ], 70. Cfr. ora, in senso analogo, V. Vedaldi Iasbez, Un silenzio di Macro (Sall. Hist. 3.48.9-11 Maur.), in MEFRA, 95, 1983, 144; B.A. Marshall, A Historical Commentary on Asconius, Columbia, Missouri 1985, 17 ss.         [ Links ]
10 Del tutto ingiustificata la drastica critica di Th. Mommsen, Rómisches Staatsrecht, Leipzig 1874, 308 nt. 1 secondo cui "die Scholien ... gehen ganz in die Irre". Lo stesso è a dirsi dei rilievi negativi di E. Betti, La crisi della repubblica e la genesi del principato in Roma, Roma 1982, 241.
11 Al riguardo E.S. Gruen, The Last Generation of the Roman Republic, Berkeley- Los Angeles- London 1974, 24 ss.         [ Links ]
12 App. bell. civ. 1.100.467; cfr. Ascon. 66.23-67.5 e 78.23-25 Clark.
13 Sall. hist. 3.48.8 Maur.; Ascon. 67.1-5 e 78.23-25 Clark.
14 Ampiamente su questo punto Vedaldi Iasbez, Un silenzio, cit., 138 ss.
15 Cfr. in proposito B. Santalucia, Le clausole autoprotettive delle leges, in J.-L. Ferrary (a cura di), Legespublicae. La legge nell'esperienza giuridica romana, Pavia 2012, 115 ss.         [ Links ]
16 Delph. bl. C, ll. 15-16: ύπεναντίον τούτῳ τῷ νοµῳ µή τις ποείτω ἄνευ δόλου πονηροῦ ὃσα τέ τινας κατἀ τοῦτον τον νόµον δεῖ ποεῖν ποείτ<ω>. µήτε τις ποείτω ῷ ο[]τος ό νόµος κατἀ παρεύρεσιν ἀκυρωθῇ ἄνευ δόλου πονηροῦ, µήτε τις ποείτω µήτε ἐπικρινάτω ῶι ἒλασσον ὃσα δε‹ κατἀ τοῦτον τὸν νόµον γένηται.
17 Col. I, ll. 50-52: neiue quis mag(istratus) proue mag(istratu), neiue quis, pro quo imperio potestateue erit, intercedito neiue quid aliud facito, quo minus d(e) e(a) r(e) ita iudicium detur iudiceturque.
18 Ll. 69-70: Quod ex hace lege <iu>dic[i]um fieri oportebit, quom ex hace lege fieri oportebit, nei quis magistratusproue magistratuproue [quo inperio inp]ediu[nto quo] minus setiusue fiatiudiceturue ... .
19 Ll. 7-9: [...ioudex] quei ex hace lege plebeiue scito factus erit senatorue fecerit gesseritue quo ex hace lege [quae fieri oportebit minus fiant quaeue e]x h(ace) l(ege) facere oportuerit oportebitue non fecerit sciens d(olo) m(alo) seiue aduorsus hance legem fecerit [sc(iens) d(olo) m(alo)] ...
20 Frag. Tud. l. 5: [quod quemque ex hac rogatione agere facere opor]tet, agito facito neve quid aduersus hanc rog[ationem agito facito sciens d(olo) m(alo)].
21 Cap. 96: Quod quemque ex h(ac) l(ege) facere oportebit, facito, neque aduersus hanc <legem> sciens d(olo) m(alo) facito quoue huic legi fraus fiat ...
22 Cfr. per es. lex deprov. praet., Delph. bl. C, ll. 19-24; lexLat. Tab. Bant. ll. 9-12; lex Val. Aur., Frag. Tud. ll. 6-7; lex Irn. cap. 96.
23 Che Opimio, opponendo l'intercessio, abbia violato una clausola di autotutela pensa anche A. Lintott, The quaestiones de sicariis et veneficis and the Latin Lex Bantina, in Hermes, 106, 1978, 126 s., il quale tuttavia, assai discutibilmente, ritiene che tale clausola fosse apposta a una legge sillana introduttiva di una quaestio.
24 G. Pugliese, Figure processuali ai confini tra "iudicia privata" e "iudicia publica", in Studi in onore di S. Solazzi, Napoli 1949, 411 (= Scritti giuridici scelti, I, Napoli 1985, 75); Id., Il processo civile romano, II, Milano 1963, 87; W. Kunkel, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit, München 1962, 53; Id., s.v. Quaestio, in PWRE, XXIV, Stuttgart 1963, 723 (=Kleine Schriften, Weimar 1974, 36); B. Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren. Eine Studie zum römischen Prozess, Freiburg Schweiz 1963, 72 e nt. 2; W. Simshäuser, Iuridici und Munizipalgerichtsbarkeit in Italien, München 1973, 175 nt. 43.
25 In particolare da D. Mantovani, Il problema dell'origine dell'accusa popolare. Dalla quaestio unilaterale alla quaestio bilaterale, Padova 1989, 147 nt. 84.
26 Per tutti R. Habermehl, s.v. C. Verres [1], in PWRE VIII A.2, Stuttgart 1958, 1569 ss.; T.R.S. Broughton, The Magistrates of the Roman Republic, II, New York 1952, 102.
27 Al riguardo, diffusamente, Santalucia, Le clausole autoprotettive, cit., 121 ss.
28 Delph. bl. C, ll. 24-30.
29 Ll. 9-10. A differenza della lex de provinciis praetoriis, la lex Bantina attribuisce la legittimazione a chiedere il pagamento della multa non solo a qualunque privato cittadino, ma anche a qualunque magistrato (ll. 11-12). Ma la procedura in quest'ultimo caso è diversa. Il magistrato è autorizzato ad esigere la multa direttamente, in forza dei suoi poteri di coercizione (quei volet magistratus exigito), o, se intende infliggere una multa di importo superiore alla multa legale, a proporne l'irrogazione all'assemblea popolare (multam inrogare). Su tale forma di persecuzione, che non ci riguarda in questo luogo, cfr. Santalucia, Le clausole autoprotettive, cit., 120.
30 Cnid. col. V, ll. 14-33.
31 A. Lintott, Le procès devant les recuperatores d'après les données épigraphiques jusq'au règne d'Auguste, in RHD, 68, 1990, 9 ss.; Mantovani, Il problema, cit., 123 ss.
32 Merita di essere notato che ai recuperatores erano di regola attribuiti anche i giudizi relativi all'irrogazione delle multe statuite dalle leggi municipali: cfr., per es., lex col. Gen. Iul. capp. 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132.
33 Basti qui richiamare il fondamentale studio di Pugliese, Figure processuali, cit., 408 ss. (= Scritti, I, cit., 72 ss.); cfr. anche Id., Il processo, II, cit., 83 ss. (ivi discussione della letteratura anteriore).
34 Su tutto ciò, con maggiori particolari, B. Santalucia, Osservazioni sulla giustizia penale nei municipia, in L. Capogrossi Colognesi e E. Gabba (a cura di), Gli statuti municipali, Pavia 2006, 565 ss. (= Altri studi di diritto penale romano, Padova 2009, 346 ss.), le cui conclusioni sono qui sintetizzate.
35 Cfr. lex deprov. praet., Delph. bl. C, l. 24: ἀγέτωσαν καἰ κρίνάτωσαν τό τε ὄνοµα καταφερέτωσαν (= agito petito nomen deferto); Frontin. aq. 2. 127: si quis adversus ea commiserit, in singulas res poena HS dena milia essent, ex quibuspars dimidiapraemium accusatori daretur; lex rivi incerta (FIRA, III, n. 71 c): d e l (a t o r i s) pars dim(idia) esto. Significativa anche lex col. Gen. Iul. cap. 95, ll. 6-7, ove colui che intenta il processo è definito, con espressione criminalistica, is qui rem quaere<t> (ma poco dopo, alle ll. 20 e 28, con terminologia tradizionale, (is qui) petet).
36 Le testimonianze a noi conservate (accuratamente raccolte da Schmidlin, Das Rekuperatorenverfahren, cit., 118 nt. 3) non fanno alcun cenno al rilascio di una formula e mostrano che il magistrato era semplicemente tenuto a dare recuperatores. In alcuni (rari) casi si parla di iudicium dare (iudicium recuperatorium dare), ma questa espressione non significa, come spesso si ritiene (cfr. per tutti Pugliese, Figure processuali, cit., 412 ss. [= Scritti, I, cit., 76 ss.] e Il processo, II, cit., 86 ss.), che il magistrato doveva "concedere la formula", bensì che egli doveva "concedere un tribunale giudicante" (giustamente in tal senso, da ultimo, U. Laffi, In greco per i greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni delle fonti documentarie romane, Pavia 2013, 17, con specifico riferimento al κριτήριον ... διδόναι [= iudicium dare] di lex de prov. praet., Delph. bl. C, l.29).
37 Lo si desume dal fatto che - come si ricava da lex col. Gen. Iul. cap. 95, ll. 28-38 - se il privato richiedente il pagamento della multa non compariva in giudizio senza addurre una valida giustificazione, a lui soltanto era preclusa la possibilità di agire di nuovo, mentre qualunque altra persona era legittimata a riproporre la medesima azione. Non si aveva, vale a dire, la consunzione del rapporto processuale dedotto in giudizio, che costituiva l'effetto tipico della litis contestatio (sul punto D. Johnston, The Conduct of Trials at Urso, in J. Gonzalez [a cura di], Estudios sobre Urso, Sevilla 1989, 15 ss.). Ancora, la stessa legge dispone (cap. 95, ll. 19-28) che se il duovir (o il praefectus) sperimenta l'azione e poi, per giustificati motivi, non si presenta in iure, il iudicium può tuttavia proseguire: l'assenza del magistrato non impedisce il compimento dei successivi atti processuali. La formulazione della clausola in questione - quo magis eo absente de eo cui {i}is negotium facesset recip(eratores) sortiantur reiciantur res iudicetur ex h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur) - è significativa, poiché nella serie di atti processuali elencati non si fa menzione della litis contestatio (cfr. Santalucia, Osservazioni, cit., 564 [= Altri studi, cit., 345], ove purtroppo l'esposizione è oscurata da alcuni refusi).
38 Ciò è chiaramente attestato da una serie di disposizioni della lex col. Gen Iul. (citate sopra, nt. 32) nelle quali esplicitamente si parla di iudicium recuperatorium a p u t IIvir(um) praef(ectum)ue. Sul punto cfr. soprattutto Johnston, The Conduct, cit., 15, 21 nt. 16.
39 Cic. de nat. deor. 3,74: iudicium publicum rei privatae lege Plaetoria.
40 S. Di Salvo, Lex Laetoria, Napoli 1979; J.A. Crook, Lex Plaetoria (FIRA no. 3), in Athenaeum, 72 (n.s. 62), 1984, 586 ss.
41 Ll. 117-119 (Crawford): queiue iudicio publico Romae condemnatus est erit, quocirca eum in Italia esse non liceat, neque in integrum resti<tu>tus est erit; queiue in eo municipio colonia praefectura foro conciliabulo, quoius erit, iudicio publico condemnatus est erit.
42 Documentazione e informazioni bibliografiche al riguardo in Santalucia, Osservazioni, cit., 551 ss. (= Altri studi, cit., 329 ss.).

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