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Fundamina

On-line version ISSN 2411-7870
Print version ISSN 1021-545X

Fundamina (Pretoria) vol.20 n.2 Pretoria  2014

 

Declamare le Dodici Tavole: una parafrasi di XII Tab. V, 3 nella declamatio minor 264

 

 

Dario Mantovani*

Professore ordinario di diritto romano, Dipartimento di Giurisprudenza, Universitá di Pavia; Direttore del Cedant, Pavia

 

 


ABSTRACT

The declamatio minor 264 ascribed to Quintilian contains a paraphrase of the Twelve Tables (V, 3) that has not been recognised so far. The way in which the declaimer ingeniously twists the wording of the lex while keeping its legal content provides precise, useful insights into the relationship between Roman law and declamations: a literary relationship which does not consist in direct appropriation nor indifference or otherness, but in a close and well-informed emulation.


 

 

1. La declamatio minor 264 attribuita a Quintiliano contiene una testimonianza delle XII Tavole (V, 3) finora non riconosciuta. Il modo in cui il declamatore parafrasa la norma decemvirale permette anche di svolgere alcune osservazioni di metodo.

Le declamazioni, in particolare le controversiae, cioé le orazioni giudiziarie elaborate come esercizio nelle scuole di retorica si rivelano sempre piú una fonte preziosa per lo studio del diritto romano. La loro importanza non risiede, come a lungo s'é pensato, nelle corrispondenze piú o meno dirette con istituti e norme vigenti. Sono invece gli argomenti svolti dai declamatori a sostegno delle proprie tesi a meritare la maggiore attenzione. Se si segue il filo delle dimostrazioni scolastiche (anche quelle destínate ad applicare leges immaginarie a fatti romanzeschi) si incontrano infatti interpretazioni e ragionamenti che coincidono con quelli dei giuristi romani classici (e che senz'altro i declamatori hanno tratto da essi). Le declamationes lasciano cosi intravvedere il modo piú articolato in cui le opinioni dei iuris prudentes dovevano essere presentate dagli oratori - nel combattimento con altre sententiae divergenti, e alla prova dei fatti di causa - per riuscire a imporsi alla coscienza dei giudici e informarne la decisione. L'inserimento in un piú ampio contesto argomentativo permette di apprezzare in modo piú diretto i valori e le motivazioni sottesi ai ragionamenti dei giuristi, che la scrittura giurisprudenziale tende invece per brevitá a ridurre all'essenziale, quando non a occultare. Mancando quasi completamente testimonianza dell'oratoria giudiziaria nell'etá del Principato, le esercitazioni scolastiche aprono uno spiraglio sul funzionamento in concreto del sistema giuridico romano1.

Sul piano cultúrale, d'altra parte, la contiguitá con la giurisprudenza rivelata dalle declamationes é segno preciso dei comuni percorsi formativi e dell'omogeneitá culturale che caratterizzavano l'élite da cui provenivano sia i patroni causarum sia i giuristi nei primi due secoli dell'Impero, periodo al quale risalgono le principali raccolte di declamationes giunte fino a noi2. Una contiguitá che, reciprocamente, fa comprendere perché i giuristi fossero ben in grado di muoversi sul terreno della topica, della letteratura e della filosofia morale, di cui avevano avuto esperienza nella loro formazione retorica.

L'esplorazione delle declamationes richiede tuttavia di tenere presente il genere cui appartengono. L'avvertenza, valida per ogni documento letterario, lo é soprattutto in questo caso, proprio perché le declamationes erano esercizi composti (da maestri e allievi) come parte integrante della pedagogía retorica3. L'artificiositá, l'imitazione dei modelli, l'adesione alle regole del genere erano deliberatamente accentuate, costituivano per cosi dire la ragion d'essere delle declamationes, che non miravano a convincere una giuria o a guidare un consesso in una deliberazione. La differenza di funzione rispetto a un'oratio reale é ben espressa dal motto secondo cui chi prepara una declamazione lo fa per piacere, non per vincere (qui declamationem parat, scribit non ut vincat sed ut placeat)4.

Una delle caratteristiche in cui si manifestava la natura pedagogica e artificiosa di queste domesticae exercitationes5 era l'accentuata intertestualitá, cioé il rapporto con i modelli letterari: confínate entro una dimensione puramente discorsiva, le orazioni scolastiche avevano in altri testi il loro referente piú consono. Nei loro esercizi, i declamatori attingevano a un ampio repertorio culturale, che trasformavano sia in ornamento sia in argomento6. I discorsi erano perció trapunti di allusioni, reminiscenze e richiami, che il lettore coglieva e tanto piú apprezzava quanto piú abilmente fossero stati rielaborati, cioé quando il semplice riuso e imitazione lasciava spazio all'emulazione dei modelli (anche poetici, come Virgilio e Orazio, pronti ad essere trasformati in prosa declamatoria)7.

Lo stesso atteggiamento, di appropriazione, camuffamento, allusione, presa di distanza, emulazione, era intrattenuto dai declamatori verso il diritto: benché le controversiae fossero simulazioni di arringhe giudiziarie, pur sempre il declamatore doveva sforzarsi di conservare lo sfasamento di piani fra la realtá del diritto vigente e la sua ombra letteraria8. L'uso delle declamazioni come documento dell'esperienza giuridica romana richiede dunque di calcolare, di volta in volta, questo sfasamento, ossia di individuare per ogni testo la misura e la ragione del décalage. Il che, per la veritá, non sempre avviene adeguatamente.

Gli elementi carpiti dal declamatore subivano un processo di slittamento e di appropriazione, che produceva lo spostamento dei tratti di partenza e la loro ricomposizione nel contesto nuovo. Quest'operazione é particolarmente interessante, per la storia del diritto, quando a essere rielaborate sono leges publicae. Il luogo dove la trasformazione delle leges avviene in modo piú sistematico é il thema, che descrive in sintesi i fatti ed enuncia la norma secondo cui devono essere qualificati. La lex declamationis alla stregua della quale il declamator dovrá sostenere le sue ragioni davanti all'immaginario giudice é spesso del tutto artefatta; talvolta si richiama, invece, a una lex publica romana. Anche in quest'ultimo caso, tuttavia, la declamazione mantiene rispetto all'originale la distanza imposta dal genere letterario, in bilico fra finzione e realtá: la lex declamationis modifica di proposito i verba legis, fonde piú capita in un'unica disposizione, non s'adagia insomma pedissequamente sul modello, ma gareggia con il legislatore con l'intento di rendere piú ambigua la norma, piú difficile la soluzione, piú ampia la possibilitá di argomentare pro e contra9.

2. Oltre che in bella vista nel thema10, allusioni a leges si possono trovare incastonate nel fitto tessuto delle orazioni stesse, dove l'emulazione prende la forma non solo di ornamento dell' elocutio, ma anche di argomento persuasivo sul piano dell' inventio.

Un esempio di questo gioco si trova nella declamatio minor 264, che ha il pregio di restituire una testimonianza delle XII Tavole. Il testo fa parte del corpus attribuito dalla tradizione antica a Quintiliano, e oggi ritenuto se non di Quintiliano stesso, almeno di una cerchia di autori a lui molto vicina11. Le declamazioni minori (cosi chiamate perché meno ampiamente sviluppate rispetto alle maiores) sono percio, salvo eccezioni, da datare alla fine del I secolo d.C. o al secolo successivo. Si tratta dunque di testi coevi al floruit della giurisprudenza classica. Cio vale anche per la decl. min. 264, di cui ci occupiamo.

L'intera declamazione ha una spiccata intonazione giuridica, nel senso che giá nel titolo si riferisce nominativamente, caso pressoché unico, a una lex publica romana, la lex Voconia del 169 a.C. (fraus legis Voconiae); lo svolgimento, poi, verte sulla validitá o meno (secondo tale norma) di un testamento che abbia istituito due donne eredi, ciascuna per metá dell'asse ereditario. Il testo é stato intensamente studiato proprio per accertare la maggiore o minore corrispondenza della norma formulata nel thema (ne liceat mulieri nisi dimidiam partem bonorum dare) all'effettivo tenore della legge Voconia12.

Quel che non é stato notato é che la declamazione contiene un riferimento anche alle XII Tavole, per la precisione una parafrasi della norma V, 3, relativa alle disposizioni di ultima volontá13. Il tenore originario della norma decemvirale é incerto, poiché le fonti tramandano versioni alternative, una piú analitica, uti super familia pecuniaque sua (oppure: super pecunia tutelave suae rei) legassit, ita ius esto, l'altra piú sintetica uti legassit suae rei, ita ius esto: la parola res si sostituisce insomma al sintagma familia, pecunia (e tutela)14. Le ricostruzioni moderne variano di conseguenza e, come giá le fonti antiche, propongono anche contaminazioni fra le due versioni15.

Se dunque è certo che il declamatore ci offra la parafrasi della norma uti legassit, non si puo dire quale delle due versioni avesse presente16: vi torneremo piú avanti con qualche considerazione. Ora conviene esaminare la citazione nel suo contesto.

Riportiamo l'inizio della declamazione: Antequam ius excutio et vim legis, quae per se satis manifesta est, intueor, primum illud apud vos dixisse contentus sum: adsum testamento. Eventum huic legi dabit religio vestra, et excussa parte utraque sententiam formabit. Interest tamen supremae hominis voluntati legem favere, ut, quod de bonis suis constituit in supremis dominus, fecerit iure17.

Ne propongo una versione italiana: "Prima di esaminare in dettaglio il diritto e di considerare attentamente il senso della legge, che di per sé é chiaro, sono orgoglioso innanzitutto di affermare dinnanzi a voi: sto in giudizio dalla parte del testamento. Sará il vostro giuramento a dare effetto alla legge e determinare il vostro giudizio, sentite entrambe le parti. Ë importante, ad ogni modo, che la legge tuteli l'ultima volontá dell'individuo, ossia che cio che il proprietario ha statuito in merito alle proprie sostanze nel momento estremo, sia valido secondo diritto".

Il declamatore, come s'é accennato, parla in favore di una donna istituita per testamento coerede per la metá dell'asse. Nell'esercizio scolastico, il parlante riveste dunque i panni dell'avvocato che perora la validitá del testamento: la legge ne liceat mulieri nisi dimidiam partem bonorum dare non impedisce affatto - questa é la sua tesi - che l'intera ereditá sia assegnata a due donne, ciascuna per la metà.

Prima di entrare nel vivo dell''argumentatio, il declamatore, buon interprete delle tecniche proemiali, s'avvale dell'exordium per ingraziarsi i giudici (cioé gli ascoltatori/ lettori della sua orazione). Uno dei metodi é presentarsi come difensore della giusta causa. E' proprio questa la funzione assolta dal brano che abbiamo riportato, ove si afferma che chi sostiene la validitá del testamento si trova, a priori, in una posizione migliore e piú meritevole di tutela (illud apud vos dixisse contentus sum: adsum testamento). Il favor testamenti - sottolinea il declamator - é infatti un valore garantito dalla legge (supremae hominis voluntati legem favere)18.

Si potrebbe intendere quest'enunciazione del favor testamenti come riferita genericamente all'ordinamento romano. In realtá, la menzione al singolare della lex segnala che il declamatore ha in mente una norma precisa, di cui offre subito una parafrasi (preceduta da ut, tipico modo di introdurre una citazione): ut, quod de bonis suis constituit in supremis dominus, fecerit iure. La norma corrisponde in effetti al precetto decemvirale uti super familia pecuniave legassit, ita ius esto (o all'altra sua versione uti legassit suae rei, ita ius esto).

3. Proprio la possibilitá di comparare la norma delle XII Tavole (V, 3) con la sua resa declamatoria permette di farsi un'idea di come i declamatores operassero sul materiale di cui si servivano.

La trasformazione ha come primo scopo quello di rendere la norma intellegibile, cioé di avvicinarla maggiormente al linguaggio comune e dunque di integrarla nel tessuto discorsivo, in cui altrimenti sarebbe risuonata come un materiale grezzo.

Così, super familia pecuniave [tutelave sua] (oppure suae rei, a seconda delle versioni che il declamator aveva presente) diventa de bonis suis.

Constituit in supremis traspone legassit, verbo tecnico (nella forma sigmatica del futuro tipica della morfologia decemvirale) che si riferiva specificamente alle disposizioni mortis causa; quest'eccedenza semantica spinge il declamator a uno sdoppiamento, cioé ad applicare la determinazione circostanziale in supremis al verbo che indica la deliberazione (constituere).

Il soggetto, che nelle Dodici Tavole é normalmente omesso, viene necessariamente esplicitato: é l'occasione, per il declamatore, per scegliere una parola (dominus) che vale a rafforzare l'idea di fondo, ossia che ciascuno dev'essere padrone di dare alle cose sue la destinazione che vuole19.

Infine, il tipico colon conclusivo trimembre ita ius esto, con imperativo in "-to", viene trasformato in un piú piano fecerit iure, che ne conserva il significato (ossia di statuire che la disposizione testamentaria é validamente compiuta per il diritto).

Come la parafrasi della lex decemvirale operata dal declamatore é fedele sul piano semantico, cosi anche sul piano strutturale l'ordine delle proposizioni é opportunamente mantenuto: uti legassit - ita ius esto corrisponde a quod (...) constituit - fecerit iure20.

La decl. min. 264 si aggiunge dunque alle testimonianze relative a XII Tab. V, 3 e dá la misura di come operassero i declamatori rispetto al diritto21. Si possono ora svolgere alcune considerazioni conclusive.

Il risultato finale della parafrasi - quale fosse il punto di partenza non sappiamo22 - si avvicina maggiormente a quello riscontrato presso le fonti giuridiche coeve (in particolare Pomponio e Gaio): a de bonis suis di decl. min. 264 corrisponde il suae rei dei giuristi23. Da questo punto di vista, la testimonianza é di un certo interesse, perché viene a spezzare una presunta linea di separazione fra tradizione giuridica (portatrice della versione sintetica) e tradizione retorica (vettrice di quella analitica)24. La testimonianza di decl. min. 264 mostra che questa schematizzazione non tiene, poiché la versione della declamatio é prossima alla forma sintetica attestata dalle fonti giuridiche.

Sul piano culturale, il rinvio a XII Tab. V, 3 nella decl. min. 264 ribadisce, innanzitutto, il rilievo che le Dodici Tavole avevano nella coscienza collettiva25. Cade a proposito la ben nota testimonianza autobiografica di Cicerone (leg. 2.59), secondo il quale ai suoi tempi le Dodici Tavole si imparavano a memoria a scuola (di grammatica)26. Come si vede, la scuola (di retorica) conservava memoria della legislazione decemvirale ancora dopo almeno due secoli.

E' di un qualche interesse anche il ruolo argomentativo che la citazione riveste nell'esordio della decl. min. 264: le Dodici Tavole vengono evocate come lex per antonomasia, come tavola dei valori; nulla di meglio, per dimostrare il principio del favor testamenti, che rifarsi alle Dodici Tavole.

Altrove, nella decl. min. 308, lo stesso principio é illustrate a partire da una lex declamationis diversamente formulata, ma che imita anch'essa le XII Tavole (V, 3-4): testamenta ultima rata sint; intestatorum sine liberis mortuorum bona proximi teneant27. Il declamatore, in questo caso, esplicita anche la ratio del favor testamenti (cioé il conforto che si trae dal sapere che sará tutelata la voluntas ultra mortem)28, per poi notare che é persino superfluo elogiare la ratio delle leges che sostengono la propria pretesa quando si tratta di un ius certum et a maioribus constitutum. Sottolineare che il favor testamenti é un principio certo e antico equivale evidentemente a rimandare il lettore alla legislazione decemvirale29.

Ancora sul piano culturale, si potrá apprezzare che l'operazione di trascrizione linguistica compiuta dal declamatore - con l'intento di rendere intellegibile la norma, ma anche di dissimularla - é analoga a quella compiuta in un contesto analogamente didattico da Gaio (2.224), che peraltro, da giurista, ha scrupolo di includere oltre alla parafrasi anche la citazione letterale: lexXII tabularum ... qua cavetur, ut quod quisque de re sua testatus esset, id ratum haberetur, his verbis: "uti legassit suae rei, ita ius esto".

Infine, un risvolto giuridico. E' vivacemente discusso quale fosse la portata normativa originaria di XII Tab. V, 3, se, cioé, la norma desse validitá al testamento nel suo complesso, inclusa l'heredis institutio oppure solo ai legati30. La citazione declamatoria non vale a chiarire quale fosse il senso arcaico della legge; tuttavia conferma che, in etá classica, la norma decemvirale era interpretata come il fondamento della facoltá di disporre dell'intero patrimonio per testamento, e non solo di legare a titolo particolare.

 

 

* Dedico con amicizia a Laurens Winkel.
1 J. Dingel, Scholastica materia. Untersuchungen zu den Declamationes minores und der Institutio oratoria Quintilians, Berlin-New York 1988, pp. 2-5;         [ Links ] D. Mantovani, I giuristi, il retore e le api. Ius controversum e natura nella Declamatio maior XIII, in D. Mantovani-A. Schiavone (a c. di), Testi e problemi delgiusnaturalismo romano, Pavia 2007, pp. 323-385.         [ Links ] Questo modo di intendere il rapporto fra diritto romano e declamazioni é in consonanza, a mio avviso, con il rinnovato interesse per le declamazioni come genere destinato non solo alla formazione tecnica dei giovani dell'élite, ma anche alla trasmissione intergenerazionale di valori tradizionali e di modelli di comportamiento: su queste nuove prospettive, vd. per tutti D. van Mal-Maeder, La fiction des declamations, Leiden-Boston 2007, 1 ss. (che ben individua l'universfictionnel e critica le prospettive di lettura che pretendono di discernere "le vrai du faux") e M. Lentano, Die Stadt der Gerichte. Das Óffentliche und das Private in der romischenDeklamation, in A. Haltenhoff, A. Heil, F.-H. Mutschler (a c. di), Romische Werte und romische Literatur im frühen Prinzipat, Berlin-New York 2011, pp. 209-232.         [ Links ]
2 Per le declamazioni come "the centerpiece of the education received by all adolescents who continued their schooling beyond the grammaticus' instruction in language and poetry", vd. per tutti R.A. Kaster, Controlling Reason. Declamation in Rhetorical Education at Rome, in Y.L. Too (ed.), Education in Greek and Roman Antiquity, Leiden-Boston-Koln 2001, pp. 317-337 (citazione, ivi p. 319) e A.         [ Links ] Stramaglia, Come si insegnava a declamare? Riflessioni sulle "routines" scolastiche nell'insegnamento retorico antico, in L. Del Corso-O. Pecere (a c. di), Libri di scuola e pratiche didattiche. Dall'antichita al Rinascimento. Atti del congresso internazionale (Cassino, 7-10 maggio 2008), Cassino 2010, pp. 111-151.         [ Links ]
3 W.M. Bloomer, Roman Declamation The Elder Seneca and Quintilian, in W. Dominik-J. Hall (edd.), A Companion to Roman Rhetoric, Chichester 2010, p. 299.         [ Links ]
4 Il detto é attribuito a Votienus Montanus (Sen. contr. 9 praef. 1); nel contesto, l'oratore imputava a questa finalitá la proclivitá dei declamatori ad avvalersi di espedienti estetici, riducendo l'argomentazione a favore delle frasi sentenziose e delle digressioni gradite all'uditorio (sententiis, explicationibus audientis delinire contentus est).
5 Cosi le chiama Sen. contr. 3 praef. 1. Ció non toglie che le declamazioni piú compiute (non le minores attribuite a Quintiliano, che sono per lo piú dei semplici abbozzi) potessero essere recitate davanti a un pubblico di appassionati. Cfr. M. Imber, Practised speech Oral and written conventions in Roman declamation, in J. Watson (ed.), Speaking Volumes. Orality and Literacy in the Greek and Roman World, Leiden-Boston-Koln 2001, pp. 199-216;         [ Links ] van Mal-Maeder, La fiction des declamations cit., pp. 29 ss.
6 "Declamation is neither Roman law, Ciceronian oratory, Senecan ethical philosophy, nor novelistic fiction, but instead a composite genre that appropriates elements of each": cosi N.W. Bernstein, Ethics, Identity, and Community in Later Roman Declamation, Oxford 2013, p. 5.         [ Links ]
7 Vd. per tutti R. Tabacco, Poverta e ricchezza. L 'unita tematica della declamazione XIII dello Pseudo-Quintiliano, in Materiali e contributi per la storia della narrativa greco-latina II (1978), pp. 37 ss.         [ Links ], spec. 59 ss.; van Mal-Maeder, La fiction des declamations cit., pp. 65 ss., spec. 82 ss. (sui rapporti con la poesia); W.M. Bloomer, Roman Declamation The Elder Seneca and Quintilian, in A Companion to Roman Rhetoric cit., pp. 297 ss. Vd. Tac. dial. 20.5: Exigitur enim iam ab oratore etiam poeticus decor.
8 Iuv. 7.172-3 (vitae diversum iter ingredietur / ad pugnam qui rhetorica descendit ab umbra) contrappone l'ombra della scuola di retorica alle vere battaglie forensi. La metafora puó essere estesa a indicare come ombra la proiezione della realtá. Un'altra espressione suggestiva del rapporto fra realtá forense e "sogno" declamatorio é in Sen. contr. 3 praef. 12: cum in foro dico, aliquid ago; cum declamo (id quod bellissime Censorinus aiebat de his, qui honores in municipiis ambitiose peterent) videor mihi in somnis laborare. In quest'ultima similitudine é notevole che la pratica declamatoria venga assimilata alla competizione per le magistrature nei municipi: elezioni di sicuro meno prestigiose di quelle di Roma, ma pur sempre con esse confrontabili.
9 In proposito, vd. il recente studio di M. Bettinazzi, La lex Roscia e la declamazione 302 ascritta a Quintiliano. Sull'uso delle declamazioni come documento dell'esperienzagiuridica romana, in J.-L. Ferrary (a c. di), Legespublicae. La legge nell'esperienzagiuridica romana, Pavia 2012, pp. 515-544; osservazioni acute anche in U. Agnati, Sequenze decemvirali. Analisi di Cicerone de inventione 2.148 e Rhetorica ad Herennium, in M. Humbert (a c. di), Le Dodici Tavole dai decemviri agli Umanisti, Pavia 2005, pp. 239-264,         [ Links ] spec. 244 ss. sulle citazioni di leges nel De inventione.
10 Due esempi saranno citati in queste stesse pagine. Del riferimento contenuto nel thema della decl. min. 264 alla lex Voconia si dirá subito sotto; per la parafrasi di XII Tab. V, 3-4 nel thema della decl. min. 308, vd. infra § 3 e nt. 24.
11 Vd. in questo senso, per tutti, M. Winterbottom, The Minor Declamations Ascribed to Quintilian, edited with Commentary, Berlin-New York 1984, pp. XII-XVI;         [ Links ] Kaster, Controlling Reason cit., p. 322; D.R. Shackleton Bailey,         [ Links ] [Quintilian], The Lesser Declamations, I, Cambridge (Mass.)-London 2006, p. 2.
12 Su di essa, vd. recentemente A. Weishaupt, Die lex Voconia, Koln-Weimar-Wien 1999, pp. 22-25;         [ Links ] T. Wycisk, Quidquid in foro fieri potest. Studien zum romischen Recht bei Quintilian, Berlin 2008, pp. 160-163 e V.         [ Links ]I. Langer, Declamatio Romanorum Dokument juristischer Argumentationstechnik, Fenster in die Gesellschaft ihrer Zeit und Quelle des Rechts? Frankfurt am Main 2008, pp. 134-136, 234-235;         [ Links ] cfr. anche M. Bettinazzi, La legge nelle declamazioni quintilianee (in stampa).
13 Uso parafrasi (come contrapposto a citazione letterale) secondo la distinzione proposta da H. Hagendahl, Methods of Citation in Post-Classical Latin Prose, in Eranos 45 (1947) pp. 114-128.         [ Links ]
14 Quella analitica é riferita a sua volta in due versioni, ossia Cic. inv. 2.148 (paterfamilias uti super familia pecuniaque sua legassit, ita ius esto; minime varianti in Her. 1.23) e Ulp. 11.14 (u. l. super pecunia tutelave suae rei, i.i.e.; cfr. Paul. 59 ed. D. 50.16.53 pr., dove manca res). La formula sintetica é riferita da Pomp. 5 ad Q.M. D. 50.16.120 pr. (uti legassit suae rei, i.i.e.; cfr. Gai 2.224; Iust. 2.22 pr.; Theoph. 2.22 pr.; Nov. 22.2 pr.). Le testimonianze si possono trovare raccolte e discusse da R. Schoell, Legis Duodecim Tabularum reliquiae, Lipsiae 1866, pp. 127-128 (che proponeva la ricostruzione: uti legassit super pecunia tutelave suae rei, ita ius esto);         [ Links ] da M.H. Crawford (ed.), Roman Statutes, II, London 1996, pp. 635-640 (con discussione rigorosa delle fonti e con la proposta di ricostruire uti legassit super pecunia familiave (?) tutelave sua, ita ius esto);         [ Links ] da B. Albanese, Osservazioni su XII Tab. 5,3 (uti legassit... , ita ius esto) (1998), ora in Id., Scritti giuridici, a c. di G. Falcone, III, Torino 2006, pp. 507-538 (che propone uti legassit super familia tutelave suae rei, ita ius esto, con formula prossima, ma significato tuttavia distinto da quello attribuito nell'ed. Crawford). Vd. ancora U. Agnati, Sequenze decemvirali. Analisi di Cicerone de inventione 2.148 e Rhetorica ad Herennium cit., pp. 239 ss.; altra bibl. citata e discussa da M. Terranova, Ricerche sul testamentum per aes et libram. I. Il ruolo del familiae emptor (con particolare riguardo al formulario del testamento librale), Torino 2011, pp. 238 ss.         [ Links ], che lascia aperta per parte sua la scelta relativa alla versione originaria del versetto decemvirale (ibid. 241 nt. 510).
15 La contaminazione - fra la sequenza analitica e il termine sintetico res - si ha in Ulp. 11.14 (super pecunia tutelave suae rei). Quanto alle ricostruzioni moderne (citate nella nt. prec.) basti accennare al fatto che né la formula binomia super familia tutelave suae rei (Albanese) né il trinomio super familia pecuniave tutelave sua (Crawford) sono integralmente attestati da una singola fonte antica.
16 Che naturalmente é questione ancora diversa da quella relativa al tenore originario della norma decemvirale.
17 Ps.-Quint. decl. min. 264.1; riporto il testo nell'ed. Shackleton Bailey (2006); cfr. Winterbottom, The Minor Declamations Ascribed to Quintilian cit., pp. 50-52 (testo); 348-350 (commento).
18 Che si tratti del principio generale del favor testamenti, vd. F. Lanfranchi, Il diritto nei retori romani, Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano, Milano 1938, p. 356,         [ Links ] che non notava tuttavia il riferimento alle XII Tavole.
19 In Cic. inv. 2.148 e Her. 1.23 il soggetto inserito dal retore era paterfamilias.
20 La versione di decl. min. 264 spinge a mettere in dubbio l'ordine delle parole nelle frasi solitamente adottato nelle ricostruzioni moderne, in particolare la posizione del verbo legassit. Il verbo occupa infatti la seconda posizione nelle versioni sintetiche (uti legassit suae rei, i.i.e), mentre si trova in fine di frase nelle versioni analitiche (uti super familia pecuniaque sua legassit, i.i.e.; contaminazione in Ulp. 11.14). Le ricostruzioni moderne (vd. supra, nt. 14), anche quando adottano la versione analitica, antepongono sempre il verbo (forse anche per assuefazione alla comoditá di citazione). Questa collocazione non é giustificata dalle testimonianze antiche; per di piú, la sintassi delle Dodici Tavole di solito colloca il verbo in ultima posizione (per un esempio comparabile, cfr. XII Tab. VI, 1: uti lingua nuncupassit, ita ius esto).
21 La norma decemvirale é altrove resa in modo ancor piú semplificato e per noi meno rilevante: in particolare, la sequenza XII Tab. V, 3-4 é resa in Quint. 3.6.96 nel modo seguente: testamenta legibus facta rata sint intestatorum parentium liberi heredes sint. Per un altro esempio, vd. la parafrasi della lex Cornelia de sicaris et veneficis in decl. mai. XIII 6, su cui Mantovani, I giuristi, il retore e le api cit., p. 350.
22 Come si é accennato, non si puó sapere quale versione avesse presente il declamatore, proprio perché é discusso quale fosse la versione originaria della norma, se quella che abbiamo definito analitica (ossia con la sequenza super familia pecuniave [tutelave sua?]) oppure quella sintetica (suae rei). Quale che fosse, il declamator ha modificato sistematicamente l'intera formulazione, in tutti i suoi termini.
23 Ció non dimostra automaticamente che questa fosse anche la versione che il declamator aveva presente. Tuttavia, quand'anche abbia avuto presente la formulazione analitica (con familia pecuniaque), non vi trovava il termine tutela (attestato da Ulp. 11.14 e Paul. 59 ed. D. 50.16.53 pr.) o, in ogni modo, non lo ha incluso nella versione de bonis suis.
24 In realtá, giá Ulp. 11.14 smentisce questa distinzione. Su di essa, vd. le giuste osservazioni di Crawford, Roman Statutes II cit., pp. 637-638.
25 E. Romano, Effigies antiquitatis. Per una storia della persistenza delle Dodici Tavole nella cultura Romana, in M. Humbert (a c. di), Le Dodici Tavole dai decemviri agli Umanisti cit., pp. 451-479.
26 Su cui O. Diliberto, Ut carmen necessarium (Cic. leg. II, 59). Apprendimento e conoscenza della Legge delle XII Tavole nel I sec. a. C. , in M. Citroni (a c. di), Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo diE. Narducci, Pisa 2012, pp. 141 ss.
27 Vale la pena di notare che questa testimonianza conferma l'ordine rispettivo delle disposizioni sulla successione testamentaria e ab intestato, che é enunciato da Ulp. 44 ed. D. 38.6.1 pr.
28 Decl. min. 308.1: Et in more civitatis et in legibus positum est ut, quotiensfieri potuerit, defunctorum testamento stetur, idque non mediocri ratione. Neque enim aliud videtur solacium mortis quam voluntas ultra mortem; alioqui potest grave videri etiam ipsum patrimonium, si non integram legem habet, ut, cum omne ius nobis in id permittatur viventibus, auferatur morientibus. (...) 3. Et sane quotiens quaestio iuris est certi et a maioribus constituti, nihil necesse est laudare leges quibus utimur et ad quas vobis iudicandum est (Vd. anche ivi § 12). Su questa decl. Vd. approfonditamente A.M. Rodríquez González, Duo testamenta (Ps.-Quint. decl. min. 308). El derecho en la escuela, in Athenaeum 101 (2013) pp. 569-604.
29 Il favor testamenti é rimarcato anche in decl. min. 311.8 (... defuncti voluntatem qua nihil potentius apud nos, nihil nostro animo sacratius esse debet); 374.9 (tuenda mortuorum iudicia). Cfr. Sen. contr. 3.9. Opportuna osservazione in Dingel, Scholastica materia cit., pp. 2-3 che nota come il favor testamenti sia un punto in cui le argomentazioni dei giuristi e dei retori si avvicinano.
30 Discusso é anche a quale testamentum potesse riferirsi la norma, se a quello comiziale e in procinctu o (anche) a quello per aes et libram in una delle sue forme. Per lo stato della questione, vd. Terranova, Ricerche sul testamentum per aes et libram. I cit., spec. pp. 239 ss. (ivi, nt. 508 bibl.).

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