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Fundamina

On-line version ISSN 2411-7870
Print version ISSN 1021-545X

Fundamina (Pretoria) vol.20 n.1 Pretoria Jan. 2014

 

La formula "ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione" e la nozione di "vir bonus"

 

 

Giuseppe Falcone

Professore ordinario di diritto romano nell'Universita di Palermo

 

 


ABSTRACT

The author examines the internal meaning of the formula "ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione" of the actio fiduciae. In particular, citing third and second century B.C. sources, he argues (confirming the findings of his recent research) that the qualification "vir bonus" underlying the words "inter bonos" indicates an ethical-behavioural perspective, not social status. He suggests a reading that would give the adverb "bene" (generally considered pleonastic with regard to the terms "inter bonos") an autonomous role. Finally, he shows that the sources do not justify the assertion that the meaning of the criterion "ut inter bonos" has changed over time as a consequence of an alleged transformation of the notion of vir bonus.


 

 

1. In una recente ricerca ho avuto modo di accennare al fatto che la tipizzazione di un modello astratto di "(viri) boni" all'interno dello schema verbale "ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione" dell'actio fiduciae, la cui introduzione va collocata nel periodo compreso tra III e inizio del II secolo a.C.,1 si pone in linea con il radicamento di una nozione di "vir bonus" imperniata sul possesso di virtutes e sull'adozione di comportamenti e di costumi di vita che delle virtutes stesse costituiscono manifestazioni concrete.2 Siffatto significato etico-comportamentale della qualifica, testimoniato con grande dovizia dalla documentazione testuale disposta lungo il predetto arco cronologico (dagli elogi degli Scipioni3 alla produzione di Ennio, Catone, Plauto e Terenzio),4 è sotteso, significativamente, ad un'altra conceptio verborum processuale ascrivibile al piu tardi al III secolo e cioè la sponsio utilizzata per stabilire quale tra due contendenti sia "melior" rispetto all'altro e collegata ad una antica regola giudiziale che coinvolge la valutazione dei contendenti stessi come "boni" o "mali".5

Sembra opportuno compiere qualche ulteriore precisazione riguardo al coordinamento tra le parole "ut inter bonos etc." e la connotazione etica della qualifica "vir bonus", anche in ragione del fatto che in tempi recenti è stata asserita l'esistenza di un'evoluzione di significato di questi verba formulari proprio in connessione con un preteso mutamento di significato della nozione di "vir bonus".

2. Prima, perè, di avviarci in questa direzione, è il caso di riprendere rapidamente, ma in modo specifico, lo stesso dato che costituisce il presupposto del predetto coordinamento concettuale, e cioè la portata etico-comportamentale della nozione di "(vir) bonus" nelle fonti di III-II secolo. Ciè in quanto proprio ultimamente è apparso un lavoro (che giá nell'intitolazione chiama in causa la gerarchia quale chiave per intendere la contrapposizione tra "boni" e "mali" nella ricordata regola giudiziale)6 nel quale viene individuata una connotazione esclusivamente di tipo gerarchico-sociale della qualifica "(vir) bonus" per l'etá arcaica,7 mentre per l'etá mediorepubblicana è prospettata una coesistenza tra dimensione gerarchico-sociale e dimensione etica, quale sarebbe riconoscibile nelle fonti letterarie di III-II secolo: propriamente, vi si afferma che una parte dei testi di Plauto, Terenzio e Catone da me segnalati innegabilmente attestano un impiego in senso etico-comportamentale, ma che altri testi degli stessi autori conterrebbero, invece, chiare applicazioni di "bonus'" e "malus" per indicare il rango sociale.8

Non entro nel merito dell'articolato quadro complessivo che è proposto nel lavoro in questione con riferimento alle epoche piu antiche.9 Piuttosto, continuando a posare l'attenzione esclusivamente sul III-II secolo e sui riscontri testuali di cui disponiamo, mi limito a considerare le fonti che si trovano addotte in questo studio in contrapposizione alla mia lettura in chiave di rilevanza solo etico-comportamentale della qualifica "(vir) bonus";10 e anticipo fin d'ora che, a mio avviso, mentre nessuna di queste fonti si presta ad infirmare il risultato cui sono pervenuto - e cioè che il materiale di III-II secolo restituisce esclusivamente un impiego della qualifica "vir bonus'' e dell'aggettivo "bonus'' riferito ad una persona come di per sé esprimenti una connotazione morale, svincolata dalla collocazione della persona nella gerarchia sociale11 -, alcune di esse, addirittura, rinsaldano questa conclusione: ed è, appunto, specificamente per quest'ultima circostanza che mi pare opportuno premettere alle riflessioni sulla formula fiduciae i rilievi che seguono.

Prendendo in considerazione, dapprima, le fonti che avevo giá segnalato e che vengono interpretate, diversamente, in chiave gerarchico-sociale, osservo, anzitutto, che non v'è ragione per cui, una volta accettata12 la mia lettura in chiave etico-comportamentale in relazione all'uso ironico di "vir bonus" in Ter., Andr. 616 e 846, in Ter., Eun. 850 e all'uso serio in Ter., Adelph. 961,13 si nutrano invece dubbi in relazione a Ter., Adelph. 556 (dove, pure, "vir bonus" è riferito, con analogo rovesciamento ironico, ad un soggetto subito prima qualificato come "sceleratus": v. 553), e, addirittura, venga assunto con decisione che l'ironia in Plaut., Capt. 954, Curc. 610, Pers. 788 e Pseud. 114 "si spiega solo in chiave sociale": in questi luoghi plautini, infatti, esattamente come accade nei predetti Ter., Andr. 616 e 846 ed Eun. 850, l'appellativo è ironicamente rivolto a soggetti che si sono macchiati di comportamenti riprovevoli (un servo che non ha mai detto la veritá e che ha compiuto malefatte: Capt., 954 e 956; l'autore di una ribalderia, che perciè è qualificato poco oltre come "scelus vir": Curc. 610 e 613; un servo artefice della macchinazione che muove l'intera vicenda: Persa 788; il debitore che non paga e perciè è inseguito dai creditori: Pseud. 1144 s.).14

D'altra parte, in relazione alla qualifica "virum optimus bonorum" attribuita dal senato a Scipione Nasica nel 204 e giá presente nell'elogio funebre di Lucio Cornelio Scipione, console nel 259 ("... Honc oino ploirume cosentiont Romai duonoro optumo fuise viro ..."),15 devo ricordare che, prima di me, è stato Livio (29.14.9), che ho addotto come ulteriore riscontro testuale, ad assumere come "cosa scontata" che l'attribuzione dell'epiteto si fondava sulle virtutes dell'onorato:16 quel che, infatti, lo storico patavino ha affermato non è, genericamente, di "non saper spiegare le motivazioni del senato",17 bensi di non sapere "sulla base di quali virtu" i senatori abbiano assegnato la qualifica a Scipione Nasica (id quibus virtutibus inducti ita iudicarint), con ciè dando appunto per scontato che alla base del riconoscimento vi doveva essere, comunque, il possesso di virtutes; e ricordo altresí che questa rappresentazione da parte di Livio collima perfettamente con le notizie fornite al riguardo da Dione Cassio (17.61) e Diodoro Siculo (34.33), i quali (evidentemente, attingendo a diversa tradizione storiografica) espressamente collegano l'assegnazione della qualifica al possesso di specifiche virtutes, quali la devozione verso gli dei e la giustizia.18 Aggiungo peraltro che, come ulteriormente mostrato,19 Plauto, nell'echeggiare chiaramente la qualifica in Amph. 676-8 ("Amphitruo uxorem salutat ... suam, quam omnium Thebis vir unam esse optimam diiudicat"), esplicitamente la collega al possesso di virtutes (cfr. i vv. 811 e 839-844); e che il predetto elogio funebre di Lucio Cornelio Scipione, pur se al suo interno non contiene apposite indicazioni, va, peró, confrontato con tutti gli altri elogi degli Scipioni pervenutici, i quali inducono a ritenere che un riferimento alle virtutes non poteva mancare.20 Ribadita questa portata dell'epiteto dei due Scipioni, continua a sembrarmi necessario pensare che non sia possibile circoscriverla al solo elemento "optimus", immaginando una sfumatura di tipo sociale per "bonus", in quanto la correlazione tra il superlativo e l'aggettivo di grado positivo doveva aver senso pregnante solo in funzione di una unicitá di prospettiva concettuale.21

E ancora, con riferimento al frammento di Catone,22 le considerazioni che sono state svolte per ricondurre la regola giudiziale ivi attestata, che implicava la comparazione tra "boni" e "mali" e che fondava il ricorso alla sponsio "ni vir melior esset...", ad una piu ampia "percezione romana della giustizia e della veritá" come "gerarchica",23 non valgono a bilanciare una circostanza che avevo appositamente sottolineato,24 desumendola dalla lettura della fonte gelliana che ci ha conservato codesto frammento, e che sembra essere rimasta inosservata.25 La ripropongo brevemente. Il punto di partenza è costituito dal fatto che il testo di Catone ci è stato trasmesso da Aulo Gellio (N.A. 14.2.26), nel quadro del racconto di un'esperienza personale quale iudex in una causa privata: nel processo, avente per oggetto la pretesa della restituzione di una somma di denaro data in prestito, si fronteggiano, da un lato, un attore "vir firme bonus", di nota e sperimentata fides, dalla vita inculpatissima e la cui probitas e sinceritas erano testimoniate da numerosi exempla, dall'altro lato, un convenuto di "non buona" natura, dalla vita turpe e sordida, noto per le sue menzogne e pieno di perfidiae e fraudes (§§ 5-6); proprio in ragione del confronto tra i profili morali e i costumi di vita dei due litiganti, Gellio, nonostante la mancanza di idonei mezzi di prova dell'esistenza del debito, non riesce a risolversi per l'assoluzione del convenuto26 e chiede consiglio al filosofo Favorino, il quale invita l'amico ad utilizzare il criterio riferito da Catone: in assenza di prove del debito, qualora i contendenti siano "pares", entrambi "boni" o entrambi "mali", occorre prestar fede al convenuto, ma nel caso in ispecie - osserva Favorino - non vi era paritá, in quanto l'attore era optimus e il convenuto era deterrimus, quindi Gellio giudichi pure in favore dell'attore (§§ 22-23); sennonché Gellio, da un lato non ritenendo opportuno giudicare (e cioè, condannare il convenuto) de moribus, dall'altro lato non volendo assolvere un convenuto di tale risma, decide di iurare che la questione non gli è chiara, liberandosi del grave imbarazzo (§ 25). Ora, è un dato oggettivo che la contrapposizione rappresentata da Gellio (N.A. 14.2.5-6 e 10) attiene alle virtutes, ai comportamenti e alla condotta di vita dei due contendenti, senza alcuna allusione allo status sociale o a "nozioni di tipo sociale".27 Ebbene, poiché sia Favorino che Gellio (il quale cita testualmente le parole di Catone alle quali alludeva il filosofo: § 26) avevano sott'occhio l'intero contesto dei verba Catonis - contesto nel quale non poteva certo mancare il compimento, da parte di Catone, di una contrapposta raffigurazione dei due litiganti, tale da legittimare la sua spavalda affermazione: "nemo, opinor, tam insanus esset, qui iudicaret meliorem esse Gellium quam Turium" - è legittimo desumere che identica doveva essere la prospettiva del raffronto tra i contendenti nelle due vicende giudiziarie, che, cioè, anche la regola risalente ai maiores, invocata da Catone, chiamasse in causa una comparazione tra i profili morali dei due avversari: non è certo pensabile che Favorino invitasse Gellio a basarsi sull'antica regola, ove questa avesse riguardato profili di valutazione differenti rispetto a quelli che agitavano la coscienza di Gellio (si noti, peraltro, come lo stesso Favorino [§§ 22-23] applichi con naturalezza e in modo immediato il meccanismo richiamato nel brano di Catone alla fattispecie sottopostagli da Gellio, in considerazione delle contrapposte qualitá interiori dei contendenti). D'altra parte - anche questo è opportuno ribadire28 - il riconoscimento giudiziale della natura di bonus o di melior vir in base alle qualita morali del contendente si come tradotte in comportamenti e condotte di vita, che divengono oggetto di valutazione (e comparazione) giudiziale grazie alle testimonianze e agli exempla addotti dapatroni, testes, amici, vicini etc.,29 è meccanismo che si iscrive perfettamente in un piu ampio fenomeno culturale e sociale consistente nel rilievo della considerazione dei comportamenti del singolo da parte della comunitá, fenomeno del quale sono manifestazioni, tra altre: gli exempla virtutis, modelli di comportamento da imitare; il motivo, rilevante anche sul terreno politico, della fama, che si fonda sull'osservazione dei comportamenti; le laudationes e le laudes, forme di trasmissione dei facta degli antenati e, rispettivamente, veicoli dell'approvazione della condotta virtuosa di un consociato; il rilievo delpudor, virtu consistente nella disposizione d'animo di chi avverte e tiene in considerazione, orientando il proprio comportamento, la valutazione dei consociati e che non a caso presiede all'osservanza degli officia, e cioè dei doveri sociali avvertiti, in forza del loro intrecciarsi in una trama di relazioni interpersonali, come tessuto connettivo fondamentale della comunitá.

Infine, nel contribute in esame vengono autonomamente addotti due testi plautini quali presunti riscontri della connotazione gerarchico-sociale:30 Plaut., Aul. 212-238 e Plaut., Cist. 705. Ma proprio questi testi incrementano, al contrario, la complessiva documentazione dell'impiego in senso etico-comportamentale.

Invero, il primo dei due brani ("MEG. Dic mihi, quali me arbitrare genere prognatum? EUC. Bono / MEG. Quid fide? EUC. Bona. MEG. Quid factis? EUC. Neque malis neque improbis") non depone, in sé preso, per una prospettiva sociale della qualifica "(vir) bonus'' (oltretutto, l'aggettivo "bonus'" non vi compare in relazione ad una persona). Piuttosto, questi due versi appaiono rilevanti in quanto vi è rappresentato un accostamento tra il positivo profilo morale dell'individuo (la sua affidabilitá e i suoi concreti comportamenti: fides e facta) e la reputazione positiva di cui gode il casato d'origine (genus). Ebbene, questo stesso accostamento, avente la funzione di accrescere la connotazione positiva del soggetto di cui si sta trattando, si trova espresso anche con la formuletta "bonus, bono genere prognatus", quale si trova, tra le fonti di questo periodo, in Cato, In Q. Minucium Thermum De falsispugnis (or. frg. 42 Sblend. = 58 Malc.): dal che puè confermarsi che il primo elemento di essa, l'epiteto "bonus", allude appunto alle qualitá morali del soggetto e ai comportamenti che ne sono espressione.31

Quanto al secondo brano, che dovrebbe attestare un evidente uso di "malus" come espressivo del rango sociale, e cioè Plaut., Cist, 704-706 "PHA. Mulier, mane: sunt qui volunt te conventam./ HA. Quis me revocat? / LA. Bona femina et malu' masculus volunt te", in realtá in esso l'aggettivo "malus" accostato a "masculus", anziché indicare il servo tout-court attraverso un cenno all'infimo livello sociale (in contrapposizione al livello di una matrona, che perciè sarebbe indicata come bona femina), è funzionale ad un'autopresentazione da parte del servo Lampadio quale "malandrino", in diretto collegamento con la compiaciuta descrizione del proprio operato scaltro e ingannatore che egli aveva in precedenza formulata (vv. 539-541: "Quot illi blanditias, quid illi promisi boni,/ quot admoenivi fabricas, quot fallacias/ in quaestione! ..."; cfr. anche v. 566: "Iam perducebam illam ad me suadela mea"). Questo secondo brano, dunque, si aggiunge, non solo ai numerosi riscontri di "malus" nelle fonti di III-II secolo che io stesso avevo giá segnalati32 e che mostrano un collegamento tra questa qualifica negativa e l'adozione di comportamenti riprovevoli (inganni, spergiuri, presentazioni di false pretese, condotte rapaci e avide, menzogne, infedeltá), ma anche a Plaut., Aul. 172, in cui un homo, pur di basse condizioni economiche, è considerato "non malus" in dipendenza del suo profilo interiore (cfr. v. 215 "civem sine mala omni malitia"), nonché a Plaut.. Mil. 732-735 ("mali" = "improbi et scelestf, autori spudorati di scelesta facta) e Plaut., Most. 873-874 "Nam ut servi volunt esse erum, ita solet:/ boni sunt <bonust>; improbi sunt, malus" (in cui la connotazione alternativa del padrone come "malus" è in evidente simmetria rispetto alla connotazione alternativa dei servi come "improbi '' in ragione del compimento di azioni riprovevoli);33 e ancora, si aggiunge ai seguenti impieghi, indicati ultimamente da un altro studioso:34 Plaut., Men. 602 e 641 (un marito è qualificato "vir malus" dalla moglie che lo considera autore di furti [vv. 560 e 601], di ribalderie [v. 605], di tradimento [vv. 561 e 601] e di menzogne [v. 642]); Plaut., Pseud. 613 (uno schiavo è riconosciuto come malus in relazione ad una risposta impertinente); Plaut., Pseud. 1293 (si tratta di uno "schiavo astuto e ingannatore", "spesso - come in questo caso - ubriaco ed eruttante");35 Plaut., Truc. 131s. (una schiava è appellata "mala femina" in quanto accusata di mendacio).

3. Arucchita e rinsaldata ulteriormente, cosi, la giá assai cospicua documentazione di III-II secolo circa il significato (solo) etico-comportamentale delle contrapposte qualifiche "boni"/"mali", puè ora osservarsi che le parole "ut inter bonos" etc. della formula fiduciae vengono appositamente ricondotte ad una prospettiva valoriale negli stessi brani ciceroniani dai quali queste parole sono, parzialmente o integralmente, attestate.

Cicerone, infatti, cita questo schema verbale ora come esempio di strumento di repressione del dolo:

off. 3.61. Quod si Aquiliana definitio vera est, ex omni vita simulatio dissimulatioque tollenda est. Ita nec ut emat melius nec ut vendat quicquam simulabit aut dissimulabit vir bonus. Atque iste dolus malus et legibus erat vindicatus, ut tutela duodecim tabulis, circumscriptio adulescentium lege Plaetoria et sine lege iudiciis, in quibus additur EX FIDE BONA. Reliquorum autem iudiciorum haec verba maxime excellunt: in arbitrio rei uxoriae MELIVS AEQVIVS, in fiducia VT INTER BONOS BENE AGIER. Quid ergo? aut in eo, QVOD MELIVS AEQVIVS, potest ulla pars inesse fraudis? aut cum dicitur INTER BONOS BENE AGIER, quicquam agi dolose aut malitiose potest?

top. 17.65. ... Privata ... iudicia maximarum rerum in iurisconsultorum mihi videntur esse prudentia ... 66. In omnibus igitur eis iudiciis, in quibus EX FIDE BONA est additum, ubi vero etiam UT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET, in primisque in arbitrio rei uxoriae, in quo est QUOD EIUS AEQUIUS MELIUS, parati eis esse debent. Illi dolum malum, illi fidem bonam, illi aequum bonum, illi quid socium socio, quid eum qui negotia aliena curasset ei cuius ea negotia fuissent, quid eum qui mandasset, eumve cui mandatum esset, alterum alteri praestare oporteret, quid virum uxori, quid uxorem viro tradiderunt;36

ora come esempio di istituto giuridico che mira a tutelare l'altrui affidamento:

off. 3.69 Sed nos veri iuris germanaeque iustitiae solidam et expressam effigiem nullam tenemus, umbra et imaginibus utimur. Eas ipsas utinam sequeremur! Feruntur enim ex optimis naturae et veritatis exemplis. 70. Nam quanti verba illa VTI NE PROPTER TE FIDEMVE TVAM CAPTVS FRAVDATVSVE SIM! Quam illa aurea VT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET ET SINE FRAVDATIONE. Sed, qui sint boni et quid sit bene agi magna quaestio est. Q. quidem Scaevola, pontifex maximus, summam vim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur ex fide bona fideique bonae nomen existimabat manare latissime, idque versari in tutelis, societatibus, fiduciis, mandatis, rebus emptis, venditis, conductis, locatis, quibus vitae societas contineretur; in iis magni esse iudicis statuere, praesertim cum in plerisque essent iudicia contraria, quid quemque cuique praestare oporteret;

ora come istituto che, piu ampiamente, evoca un modello comportamentale incompatibile con l'agire nel proprio esclusivo interesse:

ad fam. VII.12.2 ... sed quodam modo ius civile defendes cum omnia tua causa facias, non civium? ubi porro illa erit formula fiduciae,3 "VT INTER BONOS BENE AGIER OPORTET"? quis <bonus> enim est, qui facit nihil nisi sua causa?

La rispondenza della rappresentazione ciceroniana alla prospettiva originaria, si come pensata al momento della creazione dell'actio fiduciae, puè ritenersi sicura con riguardo all'indicazione "et sine fraudatione" in sé presa. Che quest'ultima alludesse anche nel contesto originario all'assenza di una condotta di violazione dell'affidamento è reso incontestabile, infatti, prima che dalla tradizionale correlazione dicotomica che puo riconoscersi, in termini generali, tra fraus e fides,38 dallo specifico riscontro offerto dal formulario - processuale o negoziale che fosse39 - che Cicerone ha trascritto in stretta relazione al nostro in off. 3.70: "uti nepropter tefidemve tuam captus fraudatusve sim". E il riscontro tanto piu è rilevante in quanto si tratta di un preciso schema tecnico-formulare.

Con riferimento, invece, alle parole "inter bonos bene agier" si pone, astrattamente, l'eventualitá che il quadro offerto da Cicerone rifletta, anziché l'autentica e primigenia portata di esse, una personale lettura, magari funzionale all'esigenza di esprimere un piu ampio messaggio in un'ottica non necessariamente tecnico-giuridica. Una sollecitazione in tal senso potrebbe provenire, in particolare, dal fatto che è in una presa di posizione antiepicurea che si inquadra la configurazione, nel trascritto brano di adfam. VII.12.2. dei termini "vt inter bonos bene agier oportet" come esprimenti l'opposto dell'agere sua causa40 e cioè, volti in positivo, come esprimenti un operato solidale di collaborazione alla realizzazione dell'interesse del fiduciante.

Sennonché, in contrario si deve tener presente, intanto, che le commedie di Plauto e Terenzio attestano, in relazione a profili che variamente intersecano l'ambito della giuridicitá, un impiego delle qualifiche "bonus" e "vir bonus" sia per esprimere incompatibilitá rispetto all'ordire una macchinazione ad altrui danno41 sia per indicare: colui che rispetta i beni altrui,42 colui che dice la veritá,43 colui che onora prontamente un impegno,44 colui che adempie i propri debiti.45 Al vir bonus, dunque, vengono riferiti non soltanto atteggiamenti di astensione (dal dolo; dall'aggressione di beni altrui), ma anche comportamenti virtuosi attivi. La circostanza che in alcuni casi (nelle commedie plautine) questi riferimenti sono affidati ad un uso rovesciato dell'appellativo "vir bonus'', attribuito ironicamente a chi ha tenuto un comportamento opposto ai predetti modelli virtuosi, rivela quanto la connessione tra la qualifica in esame e questi modelli fosse radicata nella percezione comune. Tale radicamento ben si prestava a costituire il presupposto e lo sfondo per l'adozione, nell'editto, di un'astratta figura di "boni" quali soggetti i cui comportamenti si conformano alle virtutes, massime alla fides.

Soprattutto, merita una particolare segnalazione un passaggio del De agri cultura di Catone, nel quale l'autore indica il compenso che il dominus dovrá versare per i lavori necessari "si de caelo uilla tacta sief ', nel caso in cui, cioè, la fattoria sia stata colpita da un fulmine: "huic operi pretium ab domino bono, qui bene praebeat quae opus sunt et nummos fide bona soluat in tegulas singulas IF (agr. 14.3). Questo testo è interessante per piu d'una ragione. Anzitutto, in sé preso, esso costituisce un incisivo riscontro del valore della qualifica "bonus" in relazione ad un comportamento virtuoso,46 che peraltro, per quel che qui maggiormente rileva, attiene (come nei testi plautini or ora richiamati) a prospettive di giuridicitá: "bona fide solvere". In secondo luogo, piu specificamente, il riferimento al "dominus bonus che metta a disposizione bene tutto il materiale che occorre e nummos fide bona soluat" si presta, nell'interna sequenza e nella terminologia, a richiamare la formuletta "inter bonos bene agier ... et sine fraudatione": da un lato, in ragione della compresenza della qualifica bonus e dell'avverbio bene, dall'altro lato, in ragione della menzione della bona fides che, certo, puè essere vista come corrispondente alla mancanza di fraudatio. ove si ammetta, con la dottrina dominante, una risalenza dell'actio fiduciae al piu tardi agli inizi del II secolo, la sequenza catoniana potrebbe anzi aver ricalcato in modo apposito lo schema verbale in esame. E in quest'ottica, la sostituzione dei termini "et sine fraudatione" con "bona fide" preannunzierebbe (o giá rifletterebbe?) quel fenomeno di accostamento e di equiparazione, sul piano dei valori coinvolti, tra l' actio fiduciae e gli arbitria nei quali sono inserite le parole "exfide bona", che è attestato dalla presa di posizione di Quinto Mucio (conservata, come si è visto, in Cic., off. 3.70), secondo cui la nozione (nomen) di bona fides si ritrova anche nelle operazioni difiducia (idque versari in ... fiduciis).47

Il testo di Catone, poi, potrebbe rilevare anche per un altro verso, e precisamente come spunto per riflettere sul significato dell'avverbio "bene" all'interno del nostro schema verbale. Questo elemento è generalmente trascurato, in quanto viene, per cosi dire, appiattito sulla precedente indicazione "inter bonos". Emblematica è, ad es., la posizione di A. Carcaterra, il quale ha considerato indice di antichitá della formula la "insistenza di termini uguali ('inter bonos bene...')", in nome di un assunto che avrebbe gittata generale e cioè che "ogni formulazione ridondante" sarebbe manifestazione di vetustá.48 Le cose non cambiano allorché, all'opposto, si è pensato ad un'inserzione piu recente: è il caso di A. Burdese, il quale ha immaginato un'aggiunta successiva di un cenno al "dovere positivo di comportarsi da persona per bene (bene agier oportet ut inter bonos)" in una formula che conteneva un esclusivo riferimento al "dovere negativo di comportarsi senza frode (agier oportet sine fraudatione)".49 Parimenti, M. Kaser ha posto l'accento sulla peculiarita di una formulazione che sarebbe pleonastica, in quanto esprime con tre termini ("inter bonos", "bene", "et sine fraudatione") la medesima idea di lealtá del fiduciario.50 E la stessa apposita replica, compiuta da J.-Ph. Dunand, alla notazione di Kaser si risolve nell'individuazione di due indicazioni all'interno dello schema verbale: la prima consisterebbe nelle parole "ut inter bonos bene agier", che esprimerebbero unitariamente un "dovere oggettivo standard", la seconda, "et sine fraudatione", che alluderebbe ad un "dovere soggettivo" di non violare l'affidamento riposto da parte del fiduciante (dunque, ancora una volta, "bene" viene accorpato all'indicazione inter bonos e privato di una valenza concettuale autonoma).51 Non solo. Ma da altro punto di vista - aggiungo per parte mia - potrebbe anche pensarsi che l'avverbio avesse la medesima portata "inespressiva" che autorevoli linguisti hanno indicato con riferimento all'aggettivo "bonus": quest'ultimo in non pochi impieghi costituirebbe un tipico esempio di "banalitá" della lingua parlata, spesso utilizzato proprio perché consente a chi scrive di manifestare un giudizio positivo senza impegnarsi in ulteriori precisazioni.52

Accanto a queste due chiavi di lettura, tuttavia, potrebbe anche sostenersi una interpretazione che attribuisce una portata concettuale apposita, seppur non determinabile con precisione, a questo termine, com'è del resto piu facile da attendersi da un dettato rigorosamente tecnico quale è una formula processuale. In questa direzione, una prima sollecitazione è, appunto, offerta dal trascritto testo del De agri cultura di Catone: il "bene praebere" all'artigiano quanto a costui è necessario (quae opus sunt) per portare a compimento l'opera concordata sembra alludere ad un mettere a disposizione "in maniera appropriata, adeguata" alle esigenze del caso. La prospettiva sembra la stessa che puo riconoscersi in un frammento di orazione dello stesso Catone, "In Q. Minucium Thermum De falsispugnis",53 nel quale l'autore si scaglia contro Minucio Termo, colpevole di aver fatto arbitrariamente fustigare dieci magistrati di un municipium alleato, in quanto, a suo dire, essi non avevano curato in maniera appropriata i rifornimenti a lui destinati: "Dixit a decemviris parum bene sibi cibaria curata esse". Ancora Catone (agr. 134.3) ci restituisce un formula ufficiale - e perciè particolarmente utile ai nostri fini - di preghiera, nella quale (come nella formula fiduciae) vi è una compresenza tra l'aggettivo e l'avverbio: "Iane pater, uti te strue commouenda bonas preces bene precatus sum, eiusdem rei ergo macte uino inferiori esto". Il contesto della formula e il coordinamento con le preghiere da pronunziare subito prima (cfr. agr. 134.2) induce ad assegnare all'avverbio un'autonoma e definita funzione rispetto alla qualificazione delle preghiere come "devote" ("bonae preces") e in particolare a riconoscervi un riferimento all'aver pregato "in modo appropriato", e cioè secondo il rito prescritto.54 D'altra parte, anche in Plaut., Men. 121, come in Cato, agr. 14.3, l'avverbio è accostato al verbo praebere, per alludere al procurare in maniera adeguata ("quando ego tibi ancillas, penum,/ lanam, aurum, vestem, purpuram bene praebeo nec quicquam eges,/ malo cavebis si sapis, virum observare desines"). In Plaut., Pseud. 732, poi, si parla di "bene iuvare" con riferimento al procurare una persona specificamente adatta al compimento di una particolare impresa. E in Plaut., Men. 980 il "bene servire" (cfr. Persa 7: "servire bene servitutem") riassume il comportamento che nei vv. 966-969 era stato riferito - si badi -al "bonus servus", descritto come "qui rem erilem/ procurat, videt, conlocat cogitatque,/ ut apsente ero rem eri diligenter/ tutetur quam si ipse adsit aut rectius".

Accolta questa prospettiva, il particolare contenuto della conceptio verborum si spiegherebbe senza che sia necessario attribuirvi una qualche ridondanza né riconoscervi una inespressivitá terminologico-concettuale. Ciascun elemento del testo, piuttosto, avrebbe una funzione ben precisa ed apposita: "inter bonos" richiamerebbe complessivamente un virtuoso modello etico-comportamentale, quello del bonus vir; il "bene agier" indicherebbe l'agire appropriato in relazione al conseguimento della finalitá negoziale programmata;55"et sine fraudatione" sottolineerebbe specificamente il dovere di rispetto dell'affidamento, che contraddistingue il fenomeno fiduciario.56 E la particolare meticolositá nella costruzione della formula ottimamente si coordinerebbe con il fatto che si tratta di uno schema congegnato per controversie alla cui base è una vicenda - il temporaneo passaggio, in capo ad un soggetto, della proprietá su un bene che dovrá, poi, esser ritrasferito al precedente dominus - avvertita dalla coscienza sociale come particolarmente delicata.

4. Come accennato in apertura di discorso, proprio con riguardo all'indicazione "ut inter bonos ..." è stato affermato che la nozione di vir bonus si sarebbe trasformata nel tempo e che questa evoluzione avrebbe inciso sul criterio di valutazione dei doveri del fiduciario: da un originario riferimento a "celui qui se contente de respecter les conseils des ancêtres et d'observer les lois et précepts" (Hor., epist. 1.16.40-45), che si iscriverebbe nella tradizione del ius civile e che sarebbe sotteso all'elogio del vir bonus compiuto nel De agri cultura di Catone (agr., praef. 2), ad una nuova concezione, che sarebbe propria del ius gentium e influenzata dalla cultura ellenistica, di un bonus vir "dont on attend qu'il soit juste, loyal, généreux, mesuré et temperé" (Cic., off. 1.121) e specificamente, che "prosit quibuspossit, noceat nemini nisi lacessitus iniuria" (Cic., off. 3.76).57 Vera questa vicenda evolutiva, conseguirebbe che il collegamento, riconoscibile in Cic., ad fam. VII.12.2 (supra, § 3), tra le parole "inter bonos bene agf e un modello di complessivo dovere di collaborazione riflette o una personale interpretazione ciceroniana o una posizione giurisprudenziale echeggiata da Cicerone e sviluppatasi solo in un momento successivo a quello della creazione del formulario.

Tuttavia, l'individuazione di una linea evolutiva come quella riferita è senz'altro da respingere. Da un lato, infatti, essa è categoricamente smentita dalle fonti poc'anzi ricordate, che, come detto, attestano giá con riguardo al periodo compreso fra la metá del III e la metá del II secolo a.C. la salda elaborazione di una nozione di vir bonus incardinata sul possesso di virtutes - tra esse, lafides - e sui comportamenti nei quali le stesse sono obiettivate. Dall'altro lato, la ricostruzione in questione è inattendibile giá intrinsecamente, in quanto si basa sul richiamo ad alcune semplici porzioni di testi, i quali invece, se letti integralmente ed inquadrati nella loro cornice complessiva, offrono ben altre indicazioni.

In particolare, il fatto che in agr., praef 2 Catone dica "Et uirum bonum quom laudabant (scil. maiores nostri), ita laudabant: bonum agricolam bonumque colonum; amplissime laudari existimabatur qui ita laudabatur" che, cioè, "les Anciens donnaient au bonus vir les traits d'un bon argiculteur et d'un paysan expérimenté" in sé non significa nulla; né, meno che mai, rivela una nozione di vir bonus che "s'inscrit dans la tradition du droit civil", alla quale si contrapporrebbe una nozione che implica, invece, il possesso di virtutes. Le parole di Catone, infatti, sono da leggere insieme con la notazione di praef. 4, che coinvolge proprio l'orizzonte delle virtutes: "ex agricolis et uiri fortissimi et milites strenuissimi gignuntur, maximeque pius quaestus stabilissimusque consequitur minimeque inuidiosus, minimeque male cogitantes sunt qui in eo studio occupati sunf?58

Dall'altro lato, lo stesso passaggio di Cic., off. 1.121 - "si igitur non poterit sive causas defensitare sivepopulum contionibus tenere sive bellagerere, illa tamenpraestare debebit, quae erunt in ipsius potestate, iustitiam, fidem, liberalitatem, modestiam, temperantiam, quo minus ab eo id, quod desit, requiratur" -, che, pure, chiama in causa numerose virtu, non è in alcun modo utilizzabile. Esso, infatti, non si riferisce specificamente al vir bonus (dal quale ci si attenderebbe che sia giusto, leale, generoso, misurato e temperato), ma elenca le virtu che compongono, insieme con la fortitudo, la sfera dell'honestum con riguardo alla vita pratica (cfr. §§ 1.15 e 17) e che, afferma Cicerone, sono desiderate in chi non è, per sua natura, dotato della fortitudo. La qualifica di vir bonus, nella visione ciceroniana presentata nel De officiis, è specificamente collegata alle prime tre elencate e cioè alla iustitia, alla fides e alla liberalitas (cfr. § 1.20; 23, 48 in fine); e la trattazione su queste tre virtu si è chiusa con il § 60: la modestia e la temperantia sono illustrate, a partire dal § 93, in quanto "reliquapars honestatis".

Infine, e soprattutto, il brano di Orazio, che dovrebbe attestare una concezione del vir bonus propria del ius civile, se letto nella sua interezza - epist. 1.16.40-45: "Vir bonus est quis?/ Qui consulta patrum, qui leges iuraque servat,/ quo multae magnaeque secantur iudice litesj quo res sponsore et quo causae teste tenentur./ Sed videt hunc omnis domus et vicinia tota/ introrsum turpem, speciosum pelle decora" - mostra che l'autore ha voluto impostare un immaginario scambio di battute e obiezioni al fine di esecrare la condotta di chi pubblicamente indossa la veste di una persona rispettosa del diritto (leges, iura e consulta patrum, che non sono "les conseils des ancêtres", bensi le deliberazioni del senato) e attiva nell'impegno civile (in qualita di iudex, di sponsor, di testis), e che, invece, è turpe interiormente e dentro le mura domestiche: non è, cioè, realmente un vir bonus. Tant'è che poco piu avanti (nei versi 57-62) Orazio dipinge lo stesso soggetto che esteriormente si atteggia a vir bonus - e che per il predetto comportamento mostrato in pubblico è guardato con ammirazione dal forum e dal tribunal (" Vir bonus, omne quem forum spectat et omne tribunal") - come qualcuno che, mentre è intento a compiere un sacrificio a Giano ed Apollo, a bassa voce prega la divinitá protettrice dei ladri affinché gli dia la possibilitá di restare impunito dietro una parvenza di persona giusta e corretta ("Pulchra Laverna,/ da mihi fallere, da iusto sanctoque videri,/ noctem peccatis et fraudibus obice nubem"). Significativamente, poi, tra questi due passaggi Orazio inserisce (vv. 46-54) un altro immaginario dialogo. Un servo si autodefinisce "bonus" in quanto non ha rubato né è fuggito né ha ucciso; ma l'autore gli nega questa qualifica, affermando che i boni rifuggono dai misfatti "amore virtutis", il servo invece per timore della punizione, e affermando che costui, se avesse la prospettiva di restare impunito, commetterebbe gravi malefatte ("Oderunt peccare boni virtutis amore:/ tu nihil admittes in te formidine poenae:/ sit spes fallendi, miscebis sacra profanis"). Dall'intero svolgimento delle battute si evincono due dati. Da un lato, che per Orazio vir bonus è l'opposto di turpis, cioè l'opposto di chi non si comporta secondo virtu: siamo, dunque, sulla medesima linea concettuale attestata dalle fonti di III-II secolo. Dall'altro lato, che Orazio, nel far raffigurare all'interlocutore il vir bonus come colui che si cura di mostrarsi rispettoso del diritto e dedito agli uffici civili, mentre è turpe lá dove puo considerarsi nascosto e sicuro, esprime la stessa critica che era stata formulata, non molto tempo prima, da Cicerone (cfr., tra molti testi, leg. 1.40-41; 50-51; adAtt. 7.2.4;fin. 2.73) avverso la visione epicurea, secondo la quale le iniuriae sono da evitare non per amore della virtu-iustitia in sé, ma per il timore delle punizioni.

Discutere, in ragione delle fonti che precedono, di una "tradizione del ius civile" e di una "innovazione del ius gentium su influssi ellenistici" a proposito della nozione di vir bonus (e quindi della portata della formula fiduciae) è fuori luogo e privo di qualsiasi appiglio testuale.

 

 

1 La creazione dell' actio fiduciae è collocata nel corso del III secolo da P. Frezza, Le garanzie delle obbligazioni. II. Le garanzie reali, Padova 1963, 66;         [ Links ] tra la fine del III e gli inizi del II secolo da M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990, 553, seguito da R. Fercia, "Fiduciam contrahere" e "contractus fiduciae" Prospettive di diritto romano ed europeo, Napoli 2012, 235;         [ Links ] agli inizi del II secolo a.C. da N. Bellocci, La tutela della fiducia nell'epoca repubblicana, Milano 1974, 41 ss.         [ Links ]; B. Noordraven, Die Fiduzia im römischen Recht, Amsterdam 1999, 8;         [ Links ] J.-Ph. Dunand, Le transfertfiduciaire: "donner pour reprendre" Mancipio dare ut remancipetur. Analyse historique et comparatiste de la fiducie-gestion, Bale-Genève-Munich 2000, 158.         [ Links ]
2 G. Falcone, L'attribuzione della qualifica "vir bonus" nella prassi giudiziaria d'etá repubblicana (a proposito di Cato, or. fig. 186 Sblend. = 206 Malc.), in AUPA 54, 2010-2011, 55 ss. (d'ora in poi: AUPA 54). Questo contributo è ora apparso anche in A. Lovato (cur.), Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica (Incontro di studio Trani, 28-29 ottobre 2011), Bari 2013, 39 ss. (d'ora in poi: Vir bonus), con l'aggiunta di un'Appendice (p. 83 ss.) ove si mostra come l'interpretazione che avevo proposta delle qualifiche "bonus'" e "vir bonus" in chiave etico-comportamentale è rafforzata dalle risultanze relative agli impieghi, nello stesso arco temporale di III-II secolo, di "optimus" "probus" e "fortis". In particolare, il cenno alla prospettiva valoriale evocata nella formula fiduciae, che riprendo e approfondisco in queste pagine, si trova in AUPA 54, 84 s. (= Vir bonus, 71 s.).
3 II piu antico dei quali è da assegnare, a seconda delle interpretazioni, ad un anno compreso tra il 260 e il 230 a.C.: status quaestionis in G. Falcone, AUPA 54, 74 nt. 37 = Vir bonus, 60 nt. 37.
4 Cfr., in particolare, G. Falcone, AUPA 54, 66 ss. = Vir bonus, 50 ss.
5 Cato, or. frg. 186 Sblendorio = 206 Malcovati: "Atque ego a maioribus memoria sic accepi si quis quid alter ab altero peterent, si ambo pares essent, siue boni siue mali essent, quod duo res gessissent, uti testes non interessent, illi, unde petitur, ei potius credendum esse. Nunc si sponsionem fecisset Gellius cum Turio, ni uir melior esset Gellius quam Turius, nemo, opinor, tam insanus esset, qui iudicaret meliorem esse Gellium quam Turium si non melior Gellius est Turio, potius oportet credi, undepetitur". Sulla testimonianza di Catone, e sulla complessiva pagina di Aulo Gellio (N.A. 14.2.426) che l'ha trasmessa, cfr. infra, § 2 e, piu ampiamente, giá G. Falcone, AUPA 54, 57 ss. = Vir bonus,39 ss.
6 R. Fiori, La gerarchia come criterio di veritá "boni" e"mali" nel processo romano arcaico, in C. Cascione-C. Masi (cur.), Quid est veritas? Un seminario su veritá e forme giuridiche, Napoli 2013, 195 ss. (v.a., sinteticamente, Il vir bonus tra filosofia greca e tradizioni romane nel de officiis di Cicerone, in Vir bonus cit., 29 ss.) In precedenza, brevi cenni al III-II secolo nel saggio (apparso contemporaneamente al mio articolo) Vir bonus. Politica diritto filosofia nel de officiis di Cicerone, Napoli 2011,passim e, per il III e II secolo, 108s.; 111; 344 s. (su cui cfr. G. Falcone, Appendice cit., 83 ss.).
7 R. FIORI, La gerarchia cit., 185 ss. (nonché Il vir bonus cit., 26 ss.), come già Bonus vir cit., 109 ss.
8 R. FIoRI, La gerarchia cit., 209.
9 Cio in quanto oggetto del mio interesse era, ed è tuttora, l'arco temporale di III-II secolo, e in quanto l'eventuale ravvisabilitá di riscontri risalenti ad etá arcaica e a rappresentazioni remote non è, comunque, utilizzabile per interpretare i dati piu recenti (cfr. Appendice cit., nt. *). Nondimeno, preciso che con riferimento all'iscrizione del cd. vaso di Duenos di VII secolo ("Duenos med feked en manom einom duenoi. Ne med malo(s) statod") - alla quale avevo dedicato una annotazione in margine, per invitare a non trarre alcuna conclusione, specie poi per l'etá mediorepubblicana, né in senso sociale (Colonna; Fiori) né in senso etico, da un testo la cui stessa esatta decifrazione è tuttora oggetto di discussioni tra gli specialisti (AUPA 54, 66 [= Vir bonus, 50] nt. 18) - Fiori mi rivolge un'obiezione che, in realtá, non ha ragion d'essere. Egli, infatti, osserva che "quand'anche si volesse interpretare l'iniziale 'dueons" non in senso aggettivale, ma come il nome dell'artefice, si dovrebbe necessariamente intendere in senso aggettivale la successiva opposizione duenos/malos" (La gerarchia cit., 186 nt. 61). Sennonché, ero stato io stesso, in quella annotazione, a prospettare - al solo scopo, pero, di confermare il predetto invito alla cautela attraverso la constatazione che piu d'una interpretazione sarebbe proponibile - una possibilitá di lettura dell'iscrizione proprio basata su un uso di duenos'' in senso aggettivale, e orientata, pero, in prospettiva etica (immaginando - pur sempre sulla base di argomenti specifici - che l'iscrizione potrebbe aver voluto "attestare che l'oggetto, destinato al culto, è stato realizzato da una persona devota e per una persona devota in funzione di una utilizzazione pia dello stesso, e volesse inibirne l'uso da parte di un malus=impius'").
10 All'analisi delle fonti compiuta da Fiori ha contestualmente aderito, per relationem, R. Cardilli, "Vir bonus" e "bona fides", in Vir bonus cit., 188 nt. 16 in fine.
11 Naturalmente, che in qualsiasi ambiente ed epoca la stessa entificazione di determinate virtu, sulle quali si misura il profilo morale di un individuo, sia collegata ad esigenze e valori del corpo sociale è un dato scontato (G. Falcone AUPA 54, 91 s. = Vir bonus, 81), e io stesso ho avanzato l'ipotesi che l'emersione di una consistente presenza del motivo del "vir bonus" nelle fonti di III-II secolo potrebbe collegarsi, sul piano socio-politico, alla formazione di una nuova nobilitas patrizio-plebea, e sul piano piu propriamente socio-economico, allo sviluppo della mercatura e del connesso ideale del profitto, i quali si prestavano a sollecitare l'esigenza di tipizzazione di un comportamento ispirato a lealtá e correttezza (AUPA 54, 93 = Vir bonus, 82 s.); quel che, pero, i dati delle fonti non consentono è riconoscere nella qualifica in sé "(vir) bonus" l'indicatore di un rango o status sociale.
12 R. FIORI, La gerarchia cit., 209 nt. 174 in fine.
13 Impieghi che ho segnalati, insieme con Ter., Adelph. 463, 476 e 556, Andr. 915, Eun. 660 e 918, Phorm. 638, in G. Falcone, AUPA 54, 78 = Vir bonus, 64 s.
14 Su questi riscontri cfr. G. Falcone, AUPA 54, 76 s. = Vir bonus, 62 ss. Tenendo conto anche degli altri impieghi, questa volta non ironici, di "vir bonus" in Plauto (Curc., 708: un soggetto è qualificato "vir bonus" per aver trattato "bene et pudice" una virgo; Poen. 1389: comportarsi da boni significa ascoltare chi supplica; Pseud. 1128: boni viri = strenui; Pseud. 1145: "bonus vir" è chi soccorre l'amico debitore in difficoltá, fornendogli il denaro), va ribadito, diversamente da come ha ritenuto Fiori (La gerarchia cit., 209 nt. 174), che il materiale plautino è univoco nell'esprimere una prospettiva etico-comportamentale della qualifica in esame; e proprio alla luce di questa univocitá si conferma, dunque, la legittimitá dell'interpretazione nella medesima prospettiva anche dell'ultimo impiego plautino, in Cas. 724 (eco ironica del motivo della
καλοκάγαθία), peraltro proposta con il conforto della corrispondenza tra elementi testuali interni alla stessa fonte e ulteriori luoghi del Sarsinate (AUPA 54, 77 s. = Vir bonus, 63 s.).
15 Su cui G. Falcone, AUPA 54, 72 s. = Vir bonus, 58 s.
16 Conclusione non condivisa da R. Fiori, La gerachia cit., 205.
17 Così R. FIORI, La gerarchia cit., 203.
18 Non rileva la circostanza che le virtu riferite dalle fonti a Scipione Nasica sono "sempre virtu 'politiche' ("le stesse pietas e sanctitas, in una religione 'civile' come quella romana, sono virtu che non rilevano al livello della morale individuale, ma i cui effetti positivi si riverberano su tutto il gruppo": R. Fiori, La gerarchia cit., 203): rinvio in proposito, alle precisazioni che avevo giá formulate in chiusura di indagine e specificamente alla considerazione (AUPA 54, 92 [= Vir bonus, 81] su nt. 93) che il fatto che alcune virtutes riferite nelle fonti al vir bonus consistono nell'impegnarsi per i consociati (mi riferivo, in particolare, alla sapientia e alla strenuitas) non significa che la qualifica in sé "vir bonus'" non alluda, appunto, all'esercizio di virtutes e che essa abbia, invece, una intrinseca connotazione sociale.
19 In G. Falcone, Appendice cit., 89 s.
20 AUPA 54, 73 ss. = Vir bonus, 59 ss.
21 Né mi pare che il testo di Liv. 29.14.7 ("veram certe victoriam eius rei sibi quisque mallet quam imperia honoresve suffragio seu patrum seu plebis delatos"), sempre riguardante l'episodio di Scipione Nasica, dimostri "che la scelta dei senatori sia stata compiuta all'interno della classe dirigente" (R. Fiori, La gerarchia cit., p. 197), che, cioè, i "boni" fossero di per sé soggetti ben posizionati da un punto di vista politico-sociale: piuttosto, il testo sembra indicare, piu semplicemente, che chiunque avrebbe preferito vincere in questa competizione piu che ottenere imperia e honores politici (peraltro, la precisazione "suffragio seu patrum seu plebis" parrebbe mostrare, indirettamente, che la competizione era aperta anche agli appartenenti alla plebe: è per costoro che poteva essere rappresentato un potenziale interesse al conferimento di poteri e cariche da parte dell'assemblea plebea).
22 Il testo è trascritto supra, in nt. 5.
23 R. Fiori, La gerarchia cit., 243 ss. In particolare, questo studioso assume che la regola avrebbe riconosciuto maggiore o minore credito ai litiganti in dipendenza "dall'appartenere alla categoria sociale dei boni o mali e dall'essere, entro queste categorie, piu o meno boni oppure piu o meno mali" (p. 245).
24 Cfr. AUPA 54, 62 s. = Vir bonus, 46 s.
25 Anche da parte di R. Cardilli, "Vir bonus'" e "bonafides" cit., 186 s.
26 "Sed enim ego homines cum considerabam, alterum fidei, alterum probri plenum spurcissimaeque vitae ac defamatissimae, nequaquam adduci potui ad absolvendum" (§ 10).
27 Come invece affermato da C. Masi Doria, Linee per una storia della veritas nell'esperienza giuridica romana. I. Dalle basi culturali al diritto classico, in Quid est veritas? cit., 41 s. Il parallelismo addotto dall' autrice con D. 22.5.3pr.-3 rafforza, anziché infirmare, l'esclusiva dimensione etico-comportamentale delle indicazioni gelliane: nel brano di Callistrato, infatti, i riferimenti alle condotte di vita - espressi anche con le parole "inculpata vita", che coincidono con una delle espressioni usate da Gellio - sono ulteriori rispetto alle "qualificazioni sociali" (decurio/plebeius; locuples/egens) dei testes: "... in persona eorum exploranda sunt in primis condicio cuiusque, utrum quis decurio an plebeius sit et an honestae et inculpatae vitae an vero notatus quis et reprehensibilis an locuples vel egens sit ... " (cfr. anche § 1 "qui et cuius dignitatis et cuius existimationis sint").
28 Cfr., giá, con fonti e bibl., AUPA 54, 91 = Vir bonus, 79 s.
29 Si tratta di un meccanismo che, se era corrente ancora nel II secolo d.C. (come si registra nel racconto di Gellio: §§ 5, 6 e 8), a maggior ragione doveva essere praticabile e funzionale alla verifica da parte del giudice in epoca mediorepubblicana, nell'ambito di comunitá meno estese, nelle quali piu diffusa era la conoscenza e l'attestabilitá della virtutes e dei facta dei consociati. A questo riguardo, con riferimento all'etá ciceroniana va ribadita, nonostante le riserve espresse da Fiori (La gerarchia cit., 212 nt. 183), la valenza probatoria di Cic., pro Mur. 11-14 e di pro Rosc. com. 17-21, che ho addotto quali esempi di siffatta attestazione processuale delle qualitá morali e della vita dei contendenti proprio in quanto coinvolgenti la qualifica "vir bonus" (AUPA 54, 63 ss. = Vir bonus, 48 ss.). Invero, i §§ 11-14 della pro Murena costituiscono, come avevo precisato, una sezione dell'arringa specificamente concentrata a rintuzzare le accuse riguardanti i costumi e la condotta di vita di Murena (reprehensio vitae), mentre la contentio che coinvolge il lignaggio costituisce altro e, come del resto nota lo stesso Fiori, inizia solo nel § 15. Quanto allo squarcio della pro Roscio comoedo, il paragone tra le capacitá di Roscio quale attore e le sue qualitá di vir (§ 17: "Roscius socium fraudavit! Potest hoc homini huic haerere peccatum? qui me dius fidius - audacter dico - plus fidei quam artis, plus veritatis quam disciplinae possidet in se, quem populus Romanus meliorem virum quam histrionem esse arbitratur, qui ita dignissimus est scaena propter artificium ut dignissimus sit curia propter abstinentiam") non implica che il "termine di riferimento" del discorso ciceroniano "sia anche la dignitas sociale delle parti"; piuttosto, tutte le battute del raffronto attengono (conformemente ad un complessivo discorso volto a convincere che Roscio, con il proprio habitus interiore, non puè esser stato autore di una frode ai danni del proprio socio) alle qualitá personali dell'assistito: Roscio possiede piu fides che ars, piu veritas che formazione artistica, è dal populus considerato melior come uomo che come attore, e infine, come è degnissimo della scena (e cioè, dell'attivitá che effettivamente svolge) in ragione della propria abilitá nell'arte teatrale, cosi sarebbe degnissimo della curia in ragione della sua abstinentia. E ancora, sulla medesima linea si pone il testo di Cic., off. 3.77, riguardante un episodio ascrivibile alla fine del II secolo e cioè il rifiuto del giudice Fimbria a decidere in merito ad una sponsio vertente sulla connotazione di un litigante, persona perbene, quale "vir bonus" ("... dixisse Fimbriam se illam rem numquam iudicaturum, ne aut spoliaret fama probatum hominem, si contra iudicavisset, aut statuisse videretur virum bonum esse aliquem, cum ea res innumerabilibus officiis et laudibus contineretur"): il testo conferma che il riconoscimento giudiziale di tale qualifica era collegato al profilo etico-comportamentale, fondandosi sull'avvenuta osservanza di officia, e che le condotte virtuose venivano normalmente attestate attraverso le laudes di patroni e testimoni (per i riscontri ciceroniani delle laudes come testimonianza delle virtutes e dei comportamenti da esse ispirati e per il significato di "contineri + ablativo" nel senso di "fondarsi su" cfr. le fonti citate in AUPA 54, 87 [= Vir bonus, 76] nt. 80; sul rifiuto di Fimbria come conseguenza di una nozione particolarmente esigente di "vir bonus'" da questo coltivata, tale da richiedere l'avvenuto compimento di innumerevoli officia e, dunque, la presenza di innumerevoli laudes, cfr. p. 88 s. = 76 s.).
30 R. FIORI, La gerarchia cit., p. 209 nt. 174.
31 È il caso di compiere qualche precisazione anche con riguardo alla qualificazione del genus come "bonum". Che nel citato brano di Catone (su cui AUPA 54, 81 ss. = Vir bonus, 69 ss., insieme con Cato, agr., praef. 1-4; agr. 4.1 e 14.3), il sintagma "bono genere gnati" coinvolga una prospettiva sociale mi pare indubbio, data la contrapposizione ai servi; ma l'indicazione socialmente connotata di cui ho parlato nel mio contributo (p. 83 = p. 71) è l'intero sintagma, in ragione del suo imperniarsi sul lignaggio (genus), non l'aggettivo in sé "bonum" (come riferisce, per una svista, R. Fiori, La gerarchia cit., 209 nt. 174): questo aggettivo, per la sua valenza eulogica neutra e indefinita (cfr. infra, nt. 52), puè riguardare qualsiasi termine e a seconda del termine cui è associato si presta ad esprimere questo o quello specifico profilo di positivitá e apprezzamento. oltretutto, a ben vedere, non potrebbe escludersi che nello stesso impiego catoniano del sintagma la dimensione sociale di contrapposizione ai servi alludesse, piu che ad una posizione altolocata, alla semplice condizione di liberi (cfr., nella prima parte del testo, la rappresentazione della verberatio come manifestazione di imperium e, per le vittime, di servitus). E ancora, va precisato che, a prescindere da questo specifico riscontro catoniano nel quale appare determinante il contrappunto rispetto alla condizione servile, in una sequenza del tipo "bonus, bono genere gnatus" lo stesso apprezzamento del genus potrebbe avere un significato diverso a seconda dei casi, potendo ad esempio collegarsi, anziché ad una elevata collocazione nella gerarchia economico-sociale, alla riconoscibilitá di exempla virtutis degli antenati: basti pensare al collegamento tra individuo e genus in funzione della riferibilitá all'uno e agli altro di virtutes e di facta gloriosi espresso nell'elogio di Cornelius Scipio Hispanus, pretore nel 139 (ILLRP 316 = ILS 6: "Virtutes generis meis moribus accumulavi, progeniem genui,factapatris petiei. Maiorum optenui laudem ut sibei me esse creatum laetentur; stirpem nobilitavit honor", su cui AUPA 54, 73 [= Vir bonus, 59] nt. 34 e 76 [= Vir bonus, 62] nt. 40). E proprio questo potrebbe essere il senso dell'accostamento fanciulla-progenitori in Ter., Phorm. 114 s., in cui Fanio è presentata come "civem Atticam, bonam, bonis prognatam": premesso che il testo è da utilizzare con estrema cautela, data la stretta aderenza terminologico-concettuale che esso doveva presentare rispetto all'originale greco, perduto, di Apollodoro di Caristo (come prova l'uso dell'aggettivo "Attica", ateniese, per una fanciulla originaria di Lemno, dominio di Atene ai tempi di Apollodoro e fino al 283, ma non piu al tempo di Terenzio), se proprio ci si volesse sbilanciare con riferimento alla questione in esame, potrebbe rilevare il fatto - unico spunto testuale specifico - che le tre predette qualificazioni trovano corrispondenza, nei vv. 168 s., nelle indicazioni "ingenua" (che ben si presta a riprendere, in relazione al diritto attico, il precedente riferimento alla condizione di civis) e "liberalis" e "uxor sine mala fama", entrambe riguardanti il profilo interiore e la condotta (per "liberalis" in senso etico cfr., ad es., il v. 282; l'assenza di mala fama è in funzione della contrapposizione alla figura della meretrice: cfr. il cenno al lenone al v. 171), mentre non vi si trova alcunché che possa costituire recupero di un eventuale precedente cenno alla provenienza da un casato ben posizionato socialmente o economicamente.
32 AUPA 54, 68 ss. = Vir bonus, 52 ss.
33 I due ultimi testi plautini segnalati sono stati indicati, ma in diversa prospettiva, dallo stesso Fiori (La gerarchia cit., 212 nt. 180).
34 C. Cascione, Vir malus, in Vir bonus cit., 91 ss. Stranamente, peraltro, questo studioso, pur avendo cura di segnalare appositamente i contesti nei quali questi impieghi di "(vir) malus" sono inseriti, si orienta poi anch'egli verso prospettive gerarchizzanti e sociali.
35 C. CASCIONE, Vir malus cit., 92 s.
36 È di tutta evidenza che le tre indicazioni con tenute nell'affermazione "illi dolum malum, illi fidem bonam, illi aequum bonum tradiderunt" corrispondono, con diversa sequenza, ai tre schemi formulari subito prima citati e che, per esclusione, il riferimento al dolus malus va collegato allo schema appartenente all'actio fiduciae.
37 L'indicazione "formula" in relazione ad un mero segmento di una piu ampia conceptio verborum si pone sullo stesso piano degli impieghi di "actio" in Cic., de nat. deor. 3.74 ("inde illa actio ope consiliove tuo furtum aio factum esse") e in Cic., pro Caec. 54 (in relazione alle parole "Quandoque te in iure conspicio").
38 In questo senso J.-Ph. Dunand, Le transfertfiduciaire cit., 128.
39 Per la prima possibilitá cfr. le prese di posizione richiamate da R. Cardilli, "Bona fides" tra storia e sistema, Torino 2004, 32 nt. 60, che si pone anch'egli su questa linea interpretativa; per la seconda, cfr. J.-Ph. Dunand, Le transfertfiduciaire cit., 126 ss., con precedente bibliografia.
40 L' epistula è, infatti, rivolta all'amico giurista Trebazio, che, secondo la voce giunta a Cicerone, si sarebbe avvicinato all'epicureismo. Cicerone richiama alcuni istituti giuridici in ordine ai quali Trebazio, se davvero aderisse alla dottrina epicurea, non potrebbe piu svolgere la propria attivitá di interpretatio e di consulenza, o che il giurista stesso non potrebbe piu utilizzare. Segnatamente, subito dopo il richiamo alla (inutilizzabilitá della)formulafiduciae, l'autore cosi prosegue: "quodius statues COMMVNI DIVIDVNDO cum commune nihil possit esse apud eos qui omnia voluptate sua metiuntur? quo modo autem tibi placebit Iovem lapidemivrare cum scias Iovem iratum esse nemini posse?" Per quanto riguarda il motivo dell'agire nel proprio esclusivo interesse, un'altra frecciata ciceroniana contro la visione epicurea si ha in adAtt. 7.2.4, particolarmente interessante in quanto, anche in questo caso, viene esplicitamente chiamata in causa la qualifica "vir bonus": "Lucius noster et Patron, qui, cum omnia ad se referant nec quicquam alterius causa fieri putent [... ] non intellegunt se de callido homine loqui, non de bono viro". Su questo aspetto della polemica antiepicurea cfr., per tutti, V. Giuffrè, L 'agire "sua causa, non civium". Osservazioni sulla volgarizzazione dell'epicureismo a Roma, in Atti Accademia Pontaniana, 21, 1973, 1 ss.
41 Plaut., Persa 788; Ter., Andr. 911-915 (ove, peraltro, è interessante l'espressione "in fraudem inlicere").
42 Plaut., Trin. 289-290.
43 Plaut., Capt. 954.
44 Ter., Phorm. 638.
45. Plaut., Pseud. 1144-1146 (ove, forse, puè ulteriormente scorgersi un riferimento implicito anche a colui che soccorre il debitore in difficoltá). Sui passi di Plauto e Terenzio or ora richiamati cfr. G. Falcone, AUPA 54, 76 ss. (= Vir bonus 63 ss.).
46 In quest'ottica ho richiamato il testo in G. Falcone, AUPA 54, 81 (= Vir bonus, 69).
47 Sulla testimonianza di Quinto Mucio rinvio all'apposito esame che ho svolto inIl rapporto ius gentium - ius civile e la societas vitae in Cic., off. 3.69-70, in AUPA 56, 2013, 266 ss.
48 A. CARCATERRA, Intorno ai bonae fidei iudicia, Napoli 1964, 6; 202 s.
49 A. Burdese, Rec. a N. Bellocci, La struttura del negozio della fiducia nell'epoca repubblicana, II, in IURA 34, 1983, 179.
50 M. Kaser, Zum Ediktsstil, in Fest. F Schulz, II, Weimar 1951, 29.
51 J.-Ph. Dunand, Le transfertfiduciaire cit., 161.
52 Questo impiego di "bonus" è stato, peraltro, ritenuto caratteristico proprio per il De agri cultura di Catone: J. Marouzeau, Traité de stylistique latine, Paris 1946, 88 ss.; C. De Meo, in R. Till, La lingua di Catone, traduzione e note supplementari di C. De Meo, Roma 1968, 190 nt. 95; S. Boscherini, La costruzione del latino, in A. Momigliano-A. Schiavone, Storia di Roma, IV, Torino 1989, 677 e nt. 122; con riferimento ai testi di Ennio, A. Risicato, Lingua parlata e lingua d'arte in Ennio, MessinaFirenze, 1966,2 72 s. Si tratterebbe, piu ampiamente, di un riscontro della "povertá" della lingua del tempo: cfr. J. Marouzeau, Quelques aspects de la formation du latin littéraire, Paris 1949, 109 s. (seguito da M. von Albrecht, Meister römischer Prosa von Cato bis Apuleius, Heidelberg, 1971, 20 s. e nt. 32), a detta del quale "tutto cio che è rimarchevole per grandezza è qualificato magnus, per qualitá, bonus". Con specifico riferimento all'avverbio, si potrebbero citare i numerosi riscontri nel De agri cultura catoniano del tipo "agrum bene colere", "villam bene aedificare", etc.; nonché i frequenti impieghi, nella commedie plautine e terenziane, di locuzioni quali "bene agere" e "bene facere" e di coppie avverbiali quali "bene pudiceque", "bene benigneque", "bene et sapienter", "bene atque amice", "bene feliciterque", "recte et bene".
53 Cato, or. frg. 42 Sblend. = 58 Malc., con il commento di M.T. Sblendorio, M.P. Catonis Orationes Reliquiae, 1982, 193 s.
54 Cfr. la traduzione italiana di P. Cugusi e M.T. Sblendorio Cugusi, in Opere di Marco Porcio Catone Censore, II, in I. Lana (dir.), Classici Latini, Torino 2001, 215: "ti ho invocato secondo il rito con devote preghiere".         [ Links ]
55 Sul complessivo dovere di collaborazione del fiduciario, ma con riferimento all'assetto classico della fiducia, cfr. B. Noordraven, Die Fiduzia cit., 216 ss.; per qualche cenno, P Lambrini, Lineamenti storico-dogmatici della fiducia cum creditore, in L. Vacca (cur.), La garanzia nella prospettiva storico-comparatistica (Atti Convegno Aristec - Salisburgo 2001), 2003, 271;         [ Links ] F. Bertoldi, Il negozio fiduciario nel diritto romano classico, Modena 2012, 142 ss.         [ Links ]
56 Sarebbe superfluo insistere sul fatto che il profilo dell'affidamento è essenziale al fenomeno negoziale della fiducia. Mi limito a richiamare, in ragione dell'apposita accentuazione in esse contenuta, le testimonianze di Cic., de nat. deor. 3.74 inde tot iudicia de fide mala, tutelae mandati pro socio fiduciae, reliqua quae ex empto aut vendito aut conducto aut locato contra fidem fiunt, ..." (con il commento di N. Bellocci, La tutela della fiducia cit., 90); di Cic., Rosc. com. 17 "Si qua enim sunt privata iudicia summae existimationis et paene dicam capitis, tria haec sunt, fiduciae, tutelae, societatis. Aeque enim perfidiosum et nefarium est fidem frangere quae continet vitam, et pupillum fraudare qui in tutelam pervenit, et socium fallere qui se in negotio coniunxit"; e la formuletta "fidi fiduciae causa" (su cui, ultimamente, L. Peppe, La vastitá del fenomeno fiduciario nel diritto romano una prima riflessione, in M. Lupoi (a cura di), Le situazioni affidanti, Torino, 2006, 41s.         [ Links ]; Id., Alcune considerazioni circa la fiducia romana nei documenti dellaprassi, in Id. (cur.), Fides, fiducia, fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica, Padova 2008, 179 ss.).
57 Co si J.-Ph. Dunand, Le transfert fiduciaire cit., 175 s.
58 Cfr. G. Falcone, AUPA 54, 79 s. (= Vir bonus 66 ss.).

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